Sez. 1, Sentenza n. 2942 del 30/07/1937 (Rv. 882769 - 01)
TESTAMENTO - TESTAMENTO COLLETTIVO.
TESTAMENTO - TESTAMENTO COLLETTIVO.
Perché, ai sensi dell'art.761 cod.civ., il testamento collettivo sia nullo, è necessario che le due Disposizioni testamentarie siano contenute in un medesimo atto. Ciò non sussiste quando le due Disposizioni, sia pure reciproche, costituiscono due Atti perfetti, distinti, quantunque scritti nello stesso foglio; che se, in tal caso, possono sorgere dubbi di una possibile captazione, essi non raggiungono tale consistenza da rendere senz'altro nulli i due testamenti, ma possono soltanto farsi valere, in concorso con altre prove, come elementi dimostrativi di tale vizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 761
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)