Sez. L, Sentenza n. 8515 del 22/06/2000 (Rv. 537928 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Soppressione del posto di lavoro - Rilevanza - Condizioni - Mancata eliminazione delle prevalenti mansioni del lavoratore licenziato - Giustificato motivo oggettivo - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Non è configurabile la soppressione del posto di lavoro integrante giustificato motivo oggettivo di licenziamento nel caso in cui il reparto del lavoratore licenziato non abbia subito ridimensionamenti, né sia stato diversamente organizzato, e sia anche rimasto invariato il numero dei dipendenti addetti, essendo state affidate le prevalenti mansioni del dipendente licenziato ad altri profili professionali, con la necessità del ricorso al lavoro straordinario, sicché tali mansioni non siano state di fatto eliminate.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)