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Sez. U, Sentenza n. 2036 del 31/07/1967 (Rv. 329099 - 01)

ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA ACQUISIZIONE DI UN MANDATO POLITICO - TUTELA RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA ALLE CAMERE LEGISLATIVE - AZIONE GIUDIZIARIA DI UN CANDIDATO DIRETTA A FAR DICHIARARE L'ILLEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELLA SUA CANDIDATURA DA PARTE DELL'UFFICIO REGIONALE ELETTORALE E AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1967-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329099-01

ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA ACQUISIZIONE DI UN MANDATO POLITICO - TUTELA RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA ALLE CAMERE LEGISLATIVE - AZIONE GIUDIZIARIA DI UN CANDIDATO DIRETTA A FAR DICHIARARE L'ILLEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELLA SUA CANDIDATURA DA PARTE DELL'UFFICIO REGIONALE ELETTORALE E AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Nel vigente ordinamento costituzionale la tutela dei diritti soggettivi pubblici all'acquisizione di un mandato politico e affidata esclusivamente alle camere legislative, per mezzo dell'apposito organo (giunta delle elezioni) e, in ultima istanza, eventualmente, all'assemblea delle camere stesse, nell'ambito del potere del controllo sulla validita e regolarita delle operazioni elettorali. Pertanto, respinto dalla giunta per l'elezioni del Senato, il reclamo di un candidato contro un provvedimento di un ufficio regionale elettorale, che aveva escluso la sua candidatura (nella specie per difetto di dichiarazione di collegamento con altre candidature ex art. 11 legge 6 aprile 1948, n. 29), deve ritenersi il difetto di giurisdizione dell' autorita giudiziaria ordinaria, per improponibilita assoluta della domanda, rispetto ad un'Azione del candidato stesso avente lo scopo di far dichiarare l'illegittimita del provvedimento emesso da quell'ufficio, e di ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del Presidente dell'ufficio medesimo, nonche dell' amministrazione dell' interno, a cui la responsabilita si pretende estesa a norma dell'art. 28 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)