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Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici

Testo in vigore al

Regolamento

Titolo I. Mansioni dell'infermiere professionale

Titolo II. Mansioni della vigilatrice d'infanzia

Titolo III. Mansioni dell'infermiere professionale specializzato

Titolo IV. Mansioni dell'assistente sanitario

Titolo V. Mansioni dell'infermiere generico

Art. 6

1. L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attivita' e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:

  1. 1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;

  2. 2) raccolta degli escrementi;

  3. 3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;

  4. 4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;

  5. 5) medicazioni semplici e bendaggi;

  6. 6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;

  7. 7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;

  8. 8) somministrazione dei medicinali prescritti;

  9. 9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;

  10. 10) sorveglianza di fleboclisi;

  11. 11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza.

2. Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:

  1. 1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalita' di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;

  2. 2) a svolgere tutte le attivita' necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.

3. d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanita'
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