Sez. 5, Sentenza n. 1925 del 29/01/2008 (Rv. 601937 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Art 57, comma 1 del d.lgs n. 300 del 1999 - Parti in causa - Individuazione - Fattispecie in tema di intervento volontario in un giudizio ex art. 2932 cod. civ..
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI
L'art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei cui confronti la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti della pronuncia, avendo detta norma come sua precipua finalità quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti della parte civilmente tenuta al pagamento. (Nella specie, la S.C., in riferimento all'imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa all'esito di un giudizio avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica di concludere un contratto di compravendita, ha ritenuto che fosse coobbligato al pagamento anche un soggetto il cui intervento in causa era stato dichiarato inammissibile e che era stato condannato al pagamento delle spese processuali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57 com. 1, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)