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Sez. 1, Sentenza n. 3898 del 12/06/1986 (Rv. 446725 - 01)

PERSONA GIURIDICA - COMITATI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - TITOLARITÀ DI PATRIMONIO AUTONOMO - ACQUISTO DI BENE IMMOBILE - TRASCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446725-01

PERSONA GIURIDICA - COMITATI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - TITOLARITÀ DI PATRIMONIO AUTONOMO - ACQUISTO DI BENE IMMOBILE - TRASCRIZIONE.*

I comitati, di cui agli artt. 39 e segg. cod. civ., pur mancando della personalità giuridica, configurano autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive e sono titolari di un proprio patrimonio, insensibile rispetto alle eventuali obbligazioni personali degli organizzatori, del quale fanno parte i fondi raccolti da detti organizzatori ed i beni acquistati con tali fondi, dato che gli Atti da loro posti in essere sono direttamente riferibili ai comitati medesimi, in forza del rapporto di rappresentanza organica. Il suddetto principio trova applicazione anche nel caso d'acquisto di bene immobile, mentre il particolare regime di pubblicità immobiliare, comportando la necessità della sua intestazione alla persona fisica dell'organizzatore, implica che questi assume fiduciariamente l'Obbligo di conservare il bene stesso al patrimonio del comitato e di non trasferirlo a terzi. (V 4902/77, mass n 388503).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 39, Cod. Civ. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)