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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 aprile 1984, causa 347/82

Decisione
decisa il 1984-04-05
ECLI
ECLI:EU:C:1984:147

Epigrafe

Nella causa 347/82, José Alvarez, ex dipendente in prova del Parlamento europeo, residente in Strassen, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, 18 A, rue des Glacis, Lussemburgo, ricorrente, contro Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Manfred Peter, capo della divisione questioni giuridiche e amministrative, assistito dall'avvocato domiciliatario Alex Bonn, 22, Côte d'Eich, Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto la domanda di annullamento della seconda decisione di licenziamento 6 dicembre 1982, accompagnata dalla domanda di risarcimento dei danni nella misura di almeno 500000 franchi belgi, LA CORTE (seconda sezione) composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici, avvocato generale: P. VerLoren van Themaat cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato le seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Il sig. José Alvarez, dopo aver lavorato presso il Parlamento europeo come dipendente ausiliario dal 26 marzo 1979 al 30 settembre 1980, veniva nominato dipendente in prova presso la stessa istituzione. Alla fine del periodo di prova veniva compilato un rapporto sfavorevole che ne raccomandava il licenziamento.
paragrafo 2
I giudizi formulati nel rapporto, compilato il 30 marzo 1981, sulle prestazioni del ricorrente erano, in complesso, negativi. In particolare si rilevavano un notevole disinteresse per il lavoro, assenze ingiustificate, difficoltà nei rapporti con i colleghi, numerosi diverbi, spesso violenti, con i superiori e una certa slealtà nei loro confronti.
paragrafo 3
Dopo aver comunicato il rapporto al ricorrente ed aver preso conoscenza delle sue osservazioni, l'amministrazione del Parlamento raccoglieva, per completezza, le osservazioni di vari dipendenti. Nel fascicolo dell'Alvarez venivano così inserite tre note :
paragrafo 4
una nota 18 maggio 1981 del sig. Mestai, capo della divisione conferenze-protocollo; una nota 20 maggio 1981 del sig. Van Schelven; una nota 21 maggio 1981 redatta dal sig. Van den Berge, direttore dell'amministrazione generale del Parlamento.
paragrafo 5
In tutte e tre le note si dichiarava che il comportamento dell'Alvarez perturbava il funzionamento del servizio e in quella del sig. Van den Berge si concludeva che il licenziamento del ricorrente era non solo ampiamente giustificato, ma addirittura assolutamente necessario. E pacifico che dette note non vennero allora portate a conoscenza del ricorrente.
paragrafo 6
Tenuto conto del rapporto sul periodo di prova e delle note succitate, il segretario generale del Parlamento informava il ricorrente, con lettera 18 giugno 1981, di aver deciso di licenziarlo con effetto dal 15 luglio 1981. L'Alvarez proponeva ricorso contro questa decisione e contro il rapporto sul periodo di prova, presentando contemporaneamente domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione di licenziamento. Questa domanda veniva respinta con ordinanza 20 luglio 1981 del presidente della terza sezione della Corte (Race. pag. 2187). Per contro, con sentenza 6 ottobre 1982 (Race, pag. 3369), la terza sezione annullava la decisione di licenziamento principalmente per il motivo che, «non comunicando al ricorrente tutti i documenti in base ai quali ha adottato la decisione, essa [l'autorità che ha il potere di nomina] ha trasgredito il carattere contraddittorio della procedura prevista dall'art. 34, n. 2, dello statuto dei dipendenti», e che in tal modo «il ricorrente non è stato posto in condizione di comunicare le sue osservazioni sull'insieme delle censure mossegli e che hanno portato alla decisione di licenziamento».
paragrafo 7
Risulta dal fascicolo che, a seguito della citata sentenza, il direttore del personale e degli affari sociali del Parlamento trasmetteva nuovamente all'Alvarez, con lettera 14 ottobre 1982, il rapporto sul periodo di prova, allegandovi stavolta le note che non erano state comunicate nell'ambito del primo procedimento di licenziamento. Il ricorrente era invitato a presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni.
paragrafo 8
Con lettera 20 ottobre 1982, l'avvocato del ricorrente sosteneva che la suddetta comunicazione era illegittima e chiedeva l'immediata reintegrazione del ricorrente nelle sue mansioni, in ottemperanza alla sentenza 6 ottobre 1982.
paragrafo 9
Rispondendo il 17 novembre 1982, il direttore del personale e degli affari sociali contestava l'interpretazione data dal ricorrente alla sentenza, affermando che questa si limitava a censurare un vizio di procedura, e cioè l'omissione di comunicare le note complementari; spettava quindi all'autorità che ha il potere di nomina decidere della sorte del dipendente in prova, osservando stavolta le norme formali la cui violazione era stata censurata dalla Corte. Il direttore invitava nuovamente il ricorrente ad esaminare il rapporto e le note complementari e a formulare le sue eventuali osservazioni. In mancanza di osservazioni, il Parlamento sarebbe stato obbligato a ritenere che il ricorrente accettasse i giudizi espressi nel rapporto e nelle note.
paragrafo 10
Con lettera 23 novembre 1982, l'avvocato del ricorrente, dopo aver ancora una volta rimproverato al Parlamento di non dare esecuzione alla sentenza della Corte, chiedeva la riassunzione dell'interessato, protestando inoltre contro il «nuovo ultimatum» posto per la presentazione delle osservazioni del ricorrente sulle note complementari al rapporto sul periodo di prova. Dopo aver aggiunto: «Non creda soprattutto che l'intero rapporto abbia avuto la nostra approvazione», l'avvocato dichiarava infine di riservarsi «di formulare ogni ulteriore osservazione e critica nel momento e nella sede più opportuni».
paragrafo 11
Il direttore del personale e degli affari sociali reagiva a questa lettera informando il ricorrente, il 10 dicembre 1982, che egli sarebbe stato licenziato il 15 dicembre successivo.
paragrafo 12
In data non precisata il ricorrente presentava reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto.
paragrafo 13
Il 29 dicembre 1982 egli proponeva un ricorso inteso all'annullamento del secondo provvedimento di licenziamento e al risarcimento, nella misura di «almeno» 500000 franchi belgi, dei danni causati da questo «provvedimento vessatorio». Lo stesso giorno, con atto separato, presentava in forza dell'art. 83 del regolamento di procedura domanda di sospensione della decisione impugnata.
paragrafo 14
Questa domanda veniva respinta con ordinanza 17 gennaio 1983 del presidente della seconda sezione, il quale si richiamava, per quanto concerne l'urgenza, all'ordinanza emessa il 20 luglio 1981 e considerava, quanto ai mezzi di fatto e di diritto giustificanti prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio, che il Parlamento aveva ottemperato alla sentenza 6 ottobre 1982 trasmettendo al ricorrente tutti i documenti sui quali il licenziamento si basa, poiché la Corte aveva annullato il primo licenziamento per violazione del carattere contraddittorio del procedimento contemplato dall'art. 34, n. 2, dello statuto del personale.
paragrafo 15
Cionondimeno, l'avvocato del ricorrente continuava, nello stesso periodo, a insistere presso l'amministrazione del Parlamento perché fosse data esecuzione alla sentenza 6 ottobre 1982 e, il 3 marzo 1983, presentava domanda d'interpretazione della sentenza 6 ottobre 1982. La domanda veniva respinta dalla Corte con ordinanza 29 settembre 1983.
paragrafo 16
Nella presente causa la fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente; tuttavia, conformemente all'art. 91, § 4, del regolamento di procedura, il procedimento è stato sospeso fino al momento in cui il reclamo del ricorrente non è stato respinto.
paragrafo 17
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«— dichiarare il ricorso ricevibile, — accoglierlo e — di conseguenza annullare il secondo licenziamento, con tutte le conseguenze di diritto, — dichiarare che questo secondo licenziamento, in quanto provvedimento vessatorio, ha causato al ricorrente un danno morale da valutarsi in almeno 500000 franchi belgi, — condannare comunque il Parlamento alle spese del procedimento, che il ricorrente deve promuovere per reagire ad una misura vessatoria».
paragrafo 3
Il Parlamento europeo conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«respingere il ricorso, ponendo le spese a carico del ricorrente».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente ricorda innanzitutto i fatti e sostiene che il Parlamento non ha voluto ottemperare alla sentenza 6 ottobre 1982, com'è attestato dal fatto che esso gli ha nuovamente trasmesso delle note che la Corte ha dichiarato inopponibili nella causa 206/81. Ciò spiega il comportamento dell'avvocato del ricorrente, che ha restituito i documenti al Parlamento senza formulare osservazioni.
paragrafo 2
A sostegno della domanda d'annullamento della seconda decisione di licenziamento il ricorrente deduce i seguenti mezzi:
paragrafo 3
La Corte, se dichiarasse legittimo il secondo licenziamento, dovrebbe necessariamente contraddirsi e ammettere che talune censure, disattese dalla sentenza 6 ottobre 1982, possono essere nuovamente formulate allo stesso scopo. Le norme procedurali sarebbero violate poiché la Corte, ammettendo nel nuovo procedimento documenti dichiarati inopponibili nel primo procedimento, si comporterebbe inevitabilmente in contrasto col principio della certezza del diritto. Il Parlamento non intende ottemperare alla sentenza della Corte rifiutandosi di attribuire un posto al ricorrente e permettendosi di decidere un secondo licenziamento con pretesti «del tutto illegittimi». Il secondo licenziamento è illegittimo in quanto costituisce puramente e semplicemente misconoscimento dell'autorità del giudice comunitario. Il secondo provvedimento di licenziamento costituisce peraltro sviamento di potere o per lo meno abuso di potere, ciò che spiega la domanda intesa ad un cospicuo risarcimento del danno.
paragrafo 4
Il Parlamento, dopo aver ricordato tutti gli antefatti, assume che nessuno dei mezzi dedotti dal ricorrente è fondato.
paragrafo 5
Esaminando innanzitutto il terzo mezzo, relativo al suo asserito rifiuto di conformarsi alla sentenza 6 ottobre 1982, esso sostiene di aver prontamente ottemperato alla stessa. Per contro, c'è da dubitare che il ricorrente sia animato dalla stessa buona volontà. Egli, infatti, pretende di interpretare la sentenza nel senso che essa, a seguito dell'annullamento del provvedimento di licenziamento, comporta la nomina in ruolo dell'Alvarez, dipendente in prova. Invece la Corte si è limitata ad annullare il provvedimento di licenziamento per trasgressione del carattere contraddittorio del procedimento amministrativo. La sentenza 6 ottobre 1982 ha avuto l'effetto di rimettere le parti nella situazione in cui si trovavano prima del licenziamento annullato. Di conseguenza, a seguito della stessa, il Parlamento ha dovuto sanare il vizio formale censurato dalla Corte.
paragrafo 6
I primi due mezzi dedotti dal ricorrente devono essere valutati in base allo stesso criterio. In realtà, le tre note complementari non sono state dichiarate inopponibili dalla prima sentenza della Corte. Questa ha annullato il licenziamento per violazione del contraddittorio proprio perché le note suddette non erano state ritualmente portate a conoscenza del ricorrente. Pertanto il Parlamento, trasmettendo tutti i documenti all'interessato, ha ottemperato alla sentenza della Corte. Il ricorrente l'ha invece disattesa rifiutandosi, di formulare osservazioni sulle note di cui trattasi. Ciò risulta dall'ordinanza emessa nel procedimento sommario il 17 gennaio 1983.
paragrafo 7
Di conseguenza, è superfluo discutere il mezzo relativo all'asserita illegittimità e la questione dell'eventuale sviamento o abuso di potere.
paragrafo 8
Nella replica il ricorrente denuncia, a proposito dei fatti di causa, la perdurante assenza, tra i documenti prodotti dalla controparte, della note menzionate dal sig. Mestat, sostenendo che il sig. Mac Keever ha redatto varie note a proposito dei numerosissimi incidenti verificatisi tra l'Alvarez e i suoi superiori. Egli ribadisce che il Parlamento non si è conformato alla sentenza 6 ottobre 1982 poiché l'annullamento del licenziamento implicava «doveri diversi da quello di riprendere un procedimento che, secondo la Corte, non può essere avviato nei confronti del ricorrente». Egli nega inoltre energicamente di aver accettato tacitamente le note complementari di cui trattasi e rinvia, a questo proposito, alla replica presentata nella causa 206/81 e in ¡specie ai punti 7, 8, 9 e 12 della stessa.
paragrafo 9
Quanto al mezzo relativo al rifiuto del Parlamento di conformarsi alla sentenza 6 ottobre 1982, il ricorrente ripete che il convenuto avrebbe dovuto attribuirgli un posto della sua carriera e non poteva adottare un nuovo provvedimento di licenziamento, poiché questo costituisce una decisione successiva, puramente confermativa, incompatibile con l'insegnamento della Corte risultante dalla sentenza 26 maggio 1971 (cause riunite 45 e 49/70 Bode, Race. pag. 465).
paragrafo 10
Il Parlamento era tenuto non già a ripetere il primo procedimento osservando, stavolta, il principio del contraddittorio, ma a dare esecuzione alla prima sentenza, poiché la Corte non aveva ingiunto e nemmeno raccomandato al Parlamento di procedere a un secondo licenziamento rispettando con maggiore scrupolo le prerogative della difesa. Peraltro, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, la violazione del carattere contraddittorio del procedimento non è stata l'unica ragione dell'annullamento del primo licenziamento, giacché nel punto 6 della motivazione della sentenza 6 ottobre 1982 la Corte ha dichiarato che «il rapporto stesso era incompleto per ciò che riguarda i titoli e la valutazione del rendimento e particolarmente lapidario per il resto».
paragrafo 11
Inoltre le note di cui trattasi sono illegittime e nemmeno la loro comunicazione può attribuire loro carattere legittimo o statutario. Di conseguenza, il ricorrente ribadisce integralmente i suoi mezzi, e soprattutto quello relativo alla violazione delle norme di procedura, poiché un vizio procedurale non può essere sanato e qualsiasi infrazione di questo principio costituisce violazione dei principi del diritto.
paragrafo 12
D'altra parte, nessuno può essere perseguito due volte per gli stessi fatti quando il giudice competente abbia emesso una sentenza inoppugnabile.
paragrafo 13
Il secondo licenziamento è illegittimo anche perché è assurdo sostenere che la sentenza 6 ottobre 1982 implicava il diritto di procedere per la seconda volta al licenziamento.
paragrafo 14
Per quanto concerne lo sviamento di potere, esso si configura nella fattispecie come sviamento di procedura, nel senso che l'autorità che ha il potere di nomina ha applicato l'art. 34 dello statuto invece del procedimento disciplinare contemplato dall'art. 51.
paragrafo 15
In subordine, per l'ipotesi — a suo avviso inverosimile — in cui le note complementari possano essergli opposte, il ricorrente contesta infine queste note sostenendo in particolare che il suo licenziamento non è stato causato dal suo comportamento, ma piuttosto dalla situazione in cui si trovava il servizio degli uscieri.
paragrafo 16
Nella controreplica il Parlamento respinge innanzitutto la domanda del ricorrente intesa alla produzione delle note del sig. MacKeever. Esso dichiara poi di non avere nulla da aggiungere per quanto riguarda i mezzi dedotti dal ricorrente e ribadisce vigorosamente di aver ottemperato alla sentenza della Corte e di intendere continuare a farlo, lealmente, nella misura necessaria.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 26 gennaio 1984.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1o marzo 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 29 dicembre 1982, il sig. Alvarez, ex dipendente in prova del Parlamento europeo, ha proposto un ricorso inteso all'annullamento della decisione di licenziamento adottata nei suoi confronti il 6 dicembre 1982 dal direttore del personale e degli affari sociali del Parlamento europeo e al risarcimento del danno morale che questo provvedimento gli avrebbe arrecato.
punto 2
Si deve ricordare che, con sentenza 6 ottobre 1982 (causa 206/81, Alvarez, Race. pag. 3369), la Corte (terza sezione) aveva annullato un primo provvedimento di licenziamento adottato nei confronti del ricorrente il 19 giugno 1981 per il motivo che il Parlamento, non comunicando al ricorrente tutti i documenti in base ai quali il provvedimento era stato adottato, e in particolare tre note complementari al rapporto sul periodo di prova, aveva trasgredito il carattere contraddittorio del procedimento contemplato dall'art. 34, n. 2, dello statuto del personale.
punto 3
A seguito di detta sentenza il Parlamento ricominciava il procedimento di licenziamento trasmettendo al ricorrente il rapporto sul periodo di prova corredato, stavolta, delle tre note complementari surricordate. Dopo aver dato al ricorrente l'occasione di formulare osservazioni su questi documenti, il Parlamento adottava una nuova decisione di licenziamento, respingendo le reiterate domande in cui il ricorrente sosteneva che l'esecuzione della sentenza 6 ottobre 1982 importava la sua riassunzione.
punto 4
Contestualmente al ricorso l'interessato presentava domanda di sospensione del provvedimento impugnato. La domanda veniva respinta con ordinanza 17 gennaio 1983 dal presidente della seconda sezione (Race. pag. 65).
punto 5
Dopo la proposizione del ricorso contro il nuovo provvedimento di licenziamento, il ricorrente continuava ugualmente a insistere presso l'amministrazione del Parlamento perché venisse data esecuzione alla sentenza 6 ottobre 1982 e, il 3 marzo 1983, presentava domanda di interpretazione della stessa sentenza. La domanda veniva respinta con ordinanza della Corte (seconda sezione) 29 settembre 1983.
punto 6
Nel ricorso l'Alvarez deduce essenzialmente che il Parlamento, procedendo nel modo sopra descritto, si è rifiutato di ottemperare alla prima sentenza delle Corte e che il secondo licenziamento costituisce quindi misconoscimento dell'autorità del giudice comunitario, nonché sviamento di potere o quanto meno abuso di potere. Secondo il ricorrente la Corté, se dichiarasse legittimo il secondo licenziamento, dovrebbe contraddirsi e ammettere che talune censure, disattese nella sentenza 6 ottobre 1982, possono essere nuovamente formultate allo stesso scopo, il che costituirebbe anche violazione delle norme di procedura e del principio della certezza del diritto. All'udienza, però, il ricorrente ha rinunciato al mezzo relativo allo sviamento di potere.
punto 7
II Parlamento contesta tutti i mezzi suddetti sostenendo essenzialmente che, siccome la sentenza 6 ottobre 1982 ha avuto l'effetto di rimettere le parti nella situazione in cui si trovano prima del licenziamento annullato, esso era tenuto a sanare il vizio formale censurato dalla Corte. Così, le note complementari non sarebbero state dichiarate inopponibili dalla suddetta sentènza e il ricorrente, non già il Parlamento, avrebbe disatteso quest'ultima rifiutandosi di formulare le sue osservazioni. Di conseguenza, non sussisterebbero né misconoscimento dell'autorità del giudice comunitario né sviamento o abuso di potere.
punto 8
Occorre stabilire in primo luogo se il Parlamento abbia adeguatamente ottemperato alla sentenza 6 ottobre 1982.
punto 9
Si deve ricordare che, com'è stato rilevato nell'ordinanza 17 gennaio 1983, con la suddetta sentenza la Corte ha annullato il primo licenziamento in ragione dell'infrazione del carattere contraddittorio del procedimento contemplato dall'art. 34, n. 2, dello statuto del personale. Orbene, lo stesso ricorrente ha ammesso all'udienza che l'annullamento del primo licenziamento ha avuto l'effetto di ricollocare le parti nella situazione anteriore. Pertanto il Parlamento, trasmettendo al ricorrente tutti i documenti in base ai quali è stato disposto il licenziamento, compresi quelli che in precedenza non erano stati portati a sua conoscenza, ha ottemperato alla sentenza 6 ottobre 1982.
punto 10
Di conseguenza, l'argomento relativo a questo punto dev'essere respinto.
punto 11
In secondo luogo si deve stabilire se il Parlamento, servendosi nuovamente degli stessi documenti su cui era basato il primo licenziamento, abbia misconosciuto l'autorità della prima decisione della Corte e violato le norme procedurali.
punto 12
Nella sentenza 6 ottobre 1982 la Corte ha sottolineato l'importanza della comunicazione delle note complementari al rapporto sul periodo di prova; tuttavia, contrariamente a quanto allora chiesto dal ricorrente, non ha annullato detto rapporto.
punto 13
Pertanto il Parlamento, riaprendo il procedimento di licenziamento e chiedendo al ricorrente di formulare le sue osservazioni sulle note complementari di cui trattasi, non ha misconosciuto l'autorità della prima sentenza.
punto 14
Per quanto concerne l'asserita violazione delle norme procedurali e del principio della certezza del diritto, si deve inoltre ricordare che nella sentenza 6 ottobre 1982 la Corte non si è pronunziata sulla fondatezza delle censure contenute nelle note complementari; pertanto non si può rimproverare al Parlamento di essersi basato su censure precedentemente disattese dalla Corte quando ha comunicato al ricorrente le note suddette.
punto 15
Di conseguenza, anche l'argomento in esame dev'essere respinto per intero.
punto 16
Infine si deve del pari disattendere l'argomento col quale il ricorrente contesta le tre note complementari controverse. Occorre infatti rilevare, in primo luogo, che a questo proposito il ricorrente si limita a riproporre osservazioni già formulate nel corso della prima causa e a contestare note e giudizi del superiore gerarchico diretto alle quali rinviano le tre note complementari. Va altresì ricordato che in materia di licenziamento a norma dell'art. 34 l'autorità che ha il potere di nomina gode di un ampio potere discrezionale e che il sindacato della Corte concerne soltanto gli errori manifesti e l'eventuale sviamento di potere. Orbene nella presente causa lo stesso ricorrente non sostiene che vi è stato errore manifesto. Si deve pertanto constatare che il ricorrente non è stato in grado di contestare efficacemente il fatto di non aver dimostrato qualità sufficienti per essere nominato in ruolo.
punto 17
Di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto per intero, compresa la domanda di risarcimento del danno morale.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 18
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a termini dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Firme

Bahlmann Pescatore Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 aprile 1984. Per il cancelliere D. Louterman amministratore Il presidente della seconda sezione K. Bahlmann

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