Sez. 1, Sentenza n. 12584 del 21/10/1994 Ud. (dep. 20/12/1994) Rv. 200073 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancata assunzione di prova decisiva | Nozione di decisività - Modalità di valutazione.
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancata assunzione di prova decisiva
Il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. (mancata assunzione di prova decisiva) rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni a sostegno della decisione adottata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione. La valutazione di siffatta decisività deve quindi essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)