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Sez. 3, Sentenza n. 10668 del 24/04/2008 (Rv. 603240 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Medico odontoiatra - Realizzazione di impianti, relativi a protesi dentarie, non definitivi - Negligente ritardo nell'esecuzione degli impianti provvisori - Responsabilità per colpa - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603240-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

Posto che l'esecuzione di un intervento di protesi dentaria deve ritenersi di agevole ed abituale esecuzione, è correttamente motivata la decisione di merito che abbia ritenuto gravemente colposa la condotta del medico odontoiatra il quale, dopo avere realizzato una protesi provvisoria, debba attendere un notevole periodo (nella specie, diciotto mesi) senza che si sia provveduto alla realizzazione dell'impianto definitivo, così favorendo l'insorgenza di fenomeni irritativi delle mucose gengivali, con conseguente produzione di danni patrimoniali a carico del soggetto interessato dall'intervento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)