Sez. 3, Sentenza n. 690 del 28/01/1984 (Rv. 432947 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - "ERRORES IN PROCEDENDO" - CASSAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - RINVIO AL GIUDICE DI SECONDO O DI PRIMO GRADO - RINVIO IMPROPRIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'UNO O L'ALTRO GIUDIZIO - NECESSITÀ - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - "ERRORES IN PROCEDENDO" - CASSAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - RINVIO AL GIUDICE DI SECONDO O DI PRIMO GRADO - RINVIO IMPROPRIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'UNO O L'ALTRO GIUDIZIO - NECESSITÀ - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.*
La Cassazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per un error in procedendo - comportante una errata decisione limitata al rito oppure la nullità di uno o più Atti del processo, e conseguentemente della sentenza che abbia pronunciato sul merito, o direttamente di questa - con il rinvio della causa ad altro giudice di secondo grado o al giudice di primo grado ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 383 cod. proc. civ., sostanzia un rinvio improprio onde il pregresso giudizio deve nuovamente e validamente svolgersi nello stesso grado di appello oppure in primo grado, con la correlativa applicazione delle norme che disciplinano l'uno o l'altro giudizio e la conseguenza, nella prima ipotesi, ove non sia effettuata l'integrazione del contraddittorio disposta ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., dell'inammissibilità dell'appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)