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Sez. L, Sentenza n. 12134 del 09/06/2005 (Rv. 582767 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Valutazione del giudice in ordine alla giustificatezza del licenziamento e giusta causa dello stesso - Valutazione dei medesimi fatti in sede penale - Rispettiva autonomia - Rilevanza ai fini della verifica della legittimità del licenziamento - Limiti - Fattispecie concernente il licenziamento di un dirigente e la determinazione dell'indennità supplementare.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582767-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il giudice del lavoro adito con impugnativa di licenziamento, che sia stato comminato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affatto obbligato a tener conto dell'accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall'esito del procedimento penale. Ugualmente, con riferimento al licenziamento del dirigente, ed anche ai fini della equa determinazione dell'indennità supplementare, non sono le sole determinazioni dei giudici penali a costituire oggetto di apprezzamento da parte del giudice civile, ma i fatti nella loro interezza, aventi, o non, risvolti anche in sede penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)