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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018 (Rv. 651733 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016 - Rinuncia al ricorso per cassazione - Compensazione delle spese di lite - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651733-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese. (Principio applicato in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)