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Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 21/10/1975 (Rv. 377636 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - IN GENERE - RIENTRANZE E SPORGENZE - MEDIA TRA LE DISTANZE - RIFERIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377636-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - IN GENERE - RIENTRANZE E SPORGENZE - MEDIA TRA LE DISTANZE - RIFERIMENTO - INAMMISSIBILITA.*

Non e giuridicamente configurabile una distanza media fra rientranze e sporgenze di una stessa costruzione (dal confine o da altra costruzione) come effetto della compensazione tra distanze minime e massime della costruzione rispetto al termine di riferimento da rispettare, poiche in tal caso le norme che prescrivono una distanza od un distacco minimi verrebbero praticamente eluse, anche nella ratio che le ispira, dalla Determinazione di un valore medio, che potrebbe essere anche inferiore al minimo prescritto. (Conf 2593/71, mass n 353689).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)