Sez. 1, Sentenza n. 922 del 30/04/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154504 - 01
PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - RIFIUTO A RISPONDERE - ELEMENTO DI CONVINCIMENTO DERIVANTE DAL RIFIUTO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - RIFIUTO A RISPONDERE - ELEMENTO DI CONVINCIMENTO DERIVANTE DAL RIFIUTO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In base al principio "nemo tenetur se detergere", di cui all'art. 78, ultimo capoverso cod. proc. pen., è riconosciuta all'imputato la facoltà di non rispondere all'interrogatorio dedottogli. Ne consegue che, qualora l'interessato eserciti tale legittima facoltà, non possono essere desunti elementi di convincimento, neppure indiziari, a carico dello stesso. Tuttavia, la illegittima attribuzione di efficacia indiziante al rifiuto di rispondere, se non risulta aver avuto influenza decisiva sul dispositivo, non invalida la decisione emessa. (fattispecie in tema di ricorso entro l'ordinanza della Sezione istruttoria, che, a conferma di quella emessa dal giudice istruttore, respingeva la istanza di scarcerazione per Mancanza di indizi, motivandola anche sul rifiuto a rispondere da parte dell'imputato. La Corte ha ritenuto che, comunque, l'ordinanza impugnata fosse sufficientemente motivata in quanto altri indizi erano stati tenuti presenti dal giudice di merito nel rigettare l'istanza proposta).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)