Sez. F, Sentenza n. 34024 del 14/09/2010 Ud. (dep. 21/09/2010) Rv. 248182 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Coniuge separato - Affidatario dei figli minori - Obbligo di favorire l'incontro dei figli con l'altro coniuge - Mutamento di residenza - Altra città rispetto a quella di residenza del coniuge - Reato - Insussistenza.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Non integra il reato di elusione del provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei figli la condotta del coniuge separato che - quale affidatario dei figli minori, e obbligato a far sì che l'altro coniuge possa incontrare e tenere con sé i figli nei giorni e nelle settimane predeterminate nel provvedimento giudiziale - trasferisca in altra città la residenza propria e dei figli, ma astenendosi da specifici contegni di impedimento all'esercizio del diritto di questi di far visita e incontrare i figli.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)