Sez. 3, Sentenza n. 2998 del 13/11/1973 (Rv. 366682 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI.*
Nell'interpretare i contratti, il giudice deve partire anzitutto dal significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti; e solo ove tale criterio ermeneutico si appalesi inadeguato si puo ricorrere alla valutazione del comportamento delle parti e agli altri criteri sussidiari previsti dall'art 1362 cod civ e dalle successive Disposizioni, che non trovano, quindi, applicazione se non quando il senso delle espressioni usate sia oscuro o ambiguo. (V 896/73, mass n 363238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)