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Sez. 3, Sentenza n. 2998 del 13/11/1973 (Rv. 366682 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI.*
Stato
decisa il 1973-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366682-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI.*

Nell'interpretare i contratti, il giudice deve partire anzitutto dal significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti; e solo ove tale criterio ermeneutico si appalesi inadeguato si puo ricorrere alla valutazione del comportamento delle parti e agli altri criteri sussidiari previsti dall'art 1362 cod civ e dalle successive Disposizioni, che non trovano, quindi, applicazione se non quando il senso delle espressioni usate sia oscuro o ambiguo. (V 896/73, mass n 363238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)