Sez. 3, Sentenza n. 1035 del 09/12/1997 Ud. (dep. 27/01/1998) Rv. 209509 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - IN GENERE | Insufficiente motivazione - Incidenza sul successivo sequestro - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - IN GENERE
Dall'insufficiente motivazione del decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero non consegue alcun effetto preclusivo in tema di sequestro, sia perché perquisizione e sequestro hanno differenti presupposti e differente funzione giuridica, ancorché eventualmente convergenti sul piano del risultato, sia perché, al di fuori di prove che regole sostanziali e processuali escludano in modo assoluto, tutte le altre sono coattivamente acquisibili ed eventuali irregolarità nell'acquisizione, a parte censure di carattere disciplinare o penale, non impediscono che, in attesa della successiva ammissione di valido sequestro, sulla cosa si realizzi quanto meno uno stato di fermo analogo a quello che l'art. 354 cod. proc. pen. riconosce nei poteri degli agenti di polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)