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Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione

Testo vigente

Art. 8

1. L'applicazione della tariffa doganale non esonera dall'osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci.

2. Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere rispedite all'estero a spese del proprietario. Parimenti a spese del proprietario, debbono essere rispedite all'estero o distrutte, nel termine, prefisso dall'autorita' competente, le merci che dall'autorita' sanitaria sono giudicate nocive alla salute pubblica.

Art. 9

1. Le merci originarie o provenienti da paesi nei quali i mezzi di trasporto o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravami, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, or con formalita' aventi per effetto di ostacolare l'importazione o il transito delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi sino al 50 per cento dell'aliquota stabilita dalla tariffa doganale.

2. Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore.

3. Inoltre, determinate merci straniere possono, per reciprocita', essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalita' di qualsiasi specie, identici od analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.

Art. 10

1. A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposti speciali diritti di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che abbiano stabilito, per talune merci di terzi Stati, un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.

Art. 11

1. I provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 sono adottati con decreti del Presidente della Repubblica.

Art. 11-bis

1. Le misure antidumping o compensative, sia provvisorie sia definitive, istituite dalla commissione delle Comunita' europee in base alla raccomandazione della commissione medesima n. 77/329/ CECA in data 15 aprile 1977, e successive modificazioni, sono adottate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

2. Quando le misure antidumping o compensative, comprese quelle adottate in applicazione del regolamento n. 459/68/CEE del consiglio delle Comunita' europee in data 5 aprile 1968, e successive modificazioni, consistono nell'imposizione dell'obbligo di garantire il pagamento di un dazio provvisorio, la garanzia deve essere prestata mediante deposito in contanti delle relative somme; in tale caso non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87 e 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 12

1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, e' concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.

2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo e' disposta, con carattere di obbligatorieta', dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni de- finitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonche' dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.13

Art. 13

1. Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocita', gli oggetti destinati:

  1. a) all'uso ufficiale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari;

  2. b) all'uso personale ed esclusivo degli agenti diplomatici accreditati in Italia e dei funzionari consolari stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia, nonche' dei loro familiari conviventi;

  3. c) all'uso personale ed esclusivo dei cittadini stranieri impiegati in Italia nei servizi amministrativi e tecnici delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei loro familiari conviventi, limitatamente agli oggetti importati in occasione della loro prima immissione in funzione.

2. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, stabilisce i limiti e le modalita' di applicazione del precedente comma e, nel quadro degli accordi con i singoli Paesi concernenti le relazioni diplomatiche e consolari, puo' a condizione di reciprocita' estendere l'esenzione di cui al punto c) agli oggetti diversi da quelli importati in occasione della prima immissione in funzione nonche' prevedere, per gli oggetti ammessi alla franchigia in base alle disposizioni del presente articolo, il mantenimento della franchigia stessa in caso di cessione a terzi che comporti la cessazione della destinazione agevolata.

Art. 14

1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.13

2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie.13

Art. 15

1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) numero 754/76 adottato dal consiglio delle Comunita' europee il 25 marzo 1976, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana sono ammesse all'importazione definitiva senza il pagamento dei diritti di confine diversi da quelli contemplati nel predetto regolamento.

2. L'esenzione e' accordata alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 8, nell'art. 9 e nel secondo comma dell'art. 10 del suddetto regolamento, considerando i richiami al territorio doganale della Comunita' come riferiti al territorio doganale della Repubblica.

Art. 16

1. Nel caso di reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti.

2. Nel caso di variazione o di nuova istituzione di diritti di confine diversi da quelli contemplati nel regolamento richiamato nel precedente articolo sono dovuti i maggiori tributi derivanti dall'applicazione delle norme in vigore al momento indicato nell'art. 6, ultimo comma, delle presenti disposizioni, ancorche' le merci non siano state ammesse a restituzione o ad abbuono dei predetti tributi all'atto dell'esportazione.

3. Il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, se le circostanze lo giustificano, la reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci precedentemente esportate a scarico di temporanea importazione per lavorazione; in tal caso devono essere pagati i diritti di confine e gli interessi di mora che sarebbero stati riscossi alla data della riesportazione se le merci stesse fossero state importate definitivamente. Ove la riesportazione sia avvenuta prima della temporanea importazione a termine dell'art. 187, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, devono essere pagati i diritti di confine gia' abbuonati sulle merci temporaneamente importate.

Art. 17

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 221 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, determinati prodotti possono essere ammessi, quando si esportano, alla restituzione del dazio e di altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.

2. Con le stesse norme possono essere modificate, o abrogate le concessioni accordate.

Art. 18

1. Le norme dei regolamenti comunitari che, ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, disciplinano la determinazione del valore in dogana delle merci importate si osservano anche nei casi di importazione di merci per le quali detta tariffa non e' applicabile; in tali casi, se le merci soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea ovvero si trovano in libera pratica conformemente al trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, i richiami al territorio doganale della Comunita' contenuti nei predetti regolamenti si considerano riferiti al territorio doganale della Repubblica.