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Sez. 3, Sentenza n. 1716 del 02/07/1966 (Rv. 323355 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE - COSTITUZIONE IN MORA - ESCLUSIONE - ATTI INTERRUTTIVI - TASSATIVITA - NECESSITA DELLA PROVENIENZA DAL TITOLARE DEL DIRITTO.*
Stato
decisa il 1966-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323355-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE - COSTITUZIONE IN MORA - ESCLUSIONE - ATTI INTERRUTTIVI - TASSATIVITA - NECESSITA DELLA PROVENIENZA DAL TITOLARE DEL DIRITTO.*

Tanto a norma del codice civile del 1865 -art. 2125- quanto a norma del codice civile vigente -art.1165- gli Atti di Costituzione in mora non avevano e non hanno l'efficacia di interrompere la prescrizione acquisitiva di diritti reali, essendo ad essi tale efficacia riconosciuta solamente in relazione ai diritti di obbligazione. Gli Atti interruttivi dell'usucapione, sia per il codice civile del 1865 che per quello del 1942, non soltanto sono formali e specificamente indicati, ma debbono provenire dal titolare del diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. art. 125, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)