Sez. 1, Sentenza n. 518 del 21/01/1987 (Rv. 450248 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CAUSA DI VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI MASSIMI DI TARIFFA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CAUSA DI VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI MASSIMI DI TARIFFA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato, le cause di opposizione agli Atti esecutivi sono da considerare controversie di valore indeterminabile; in questo, come in ogni altro caso, nella loro liquidazione il giudice non può superare i massimi di tariffa senza indicarne specificamente le ragioni. (Conf 2579/82, mass n 420435, sulla prima parte; (Conf 99/78, mass n 389394; (Conf 4238/76, mass n 382926; (Conf 4655/76, mass n 383403, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)