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Sez. 2, Sentenza n. 1300 del 21/05/1960 (Rv. 882124 - 01)

COMUNIONE E CONDOMINIO - PROPRIETARIO DEL LASTRICO SOLARE - COMUNIONE DEL SUOLO - PARTECIPAZIONE. COMUNIONE E CONDOMINIO - EDIFICIO - SUOLO - NOZIONE. COMUNIONE E CONDOMINIO - INNOVAZIONI VIETATE - ESCAVAZIONE NEL SOTTOSUOLO.
Stato
decisa il 1960-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882124-01

COMUNIONE E CONDOMINIO - PROPRIETARIO DEL LASTRICO SOLARE - COMUNIONE DEL SUOLO - PARTECIPAZIONE. COMUNIONE E CONDOMINIO - EDIFICIO - SUOLO - NOZIONE. COMUNIONE E CONDOMINIO - INNOVAZIONI VIETATE - ESCAVAZIONE NEL SOTTOSUOLO.

Il proprietario esclusivo del lastrico solare partecipa ai diritti e agli obblighi della comunione delle cose e dei servizi dell'edificio, che derivano dalla disciplina del condominio edilizio, quand'anche non sia proprietario di un piano o di porzione di un piano; pertanto partecipa anche alla comunione di quella parte dell'edificio necessario alla sua esistenza, vale a dire alla comunione del suolo su cui l'edificio sorge. Per suolo su cui sorge l'edificio deve intendersi non la parte di suolo a livello delle fondazioni, sibbene la superficie sulla quale poggia il pavimento del pianterreno del fabbricato, e la comunione del suolo si estende necessariamente al sottosuolo, che è rappresentato dallo spazio esistente in profondità al di sotto dell'area superficiaria. L'opera di escavazione compiuta da uno dei condomini nel sottosuolo del fabbricato comune costituisce di per sè una innovazione lesiva del diritto di comproprietà, in quanto viene a privare anche uno solo degli altri condomini dell'uso e del godimento di una parte comune dell'edificio; essa rientra tra quelle innovazioni espressamente vietate dal secondo comma dell'art. 1120 cod. civ., il cui divieto può essere superato col consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)