Sez. 3 - , Sentenza n. 15216 del 13/12/2019 Ud. (dep. 15/05/2020) Rv. 278781 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Rigetto dell'istanza ex art. 448 cod. proc. pen. – Obbligo di motivazione espressa – Esclusione – Rigetto implicito – Possibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di patteggiamento, la motivazione del rigetto dell'istanza di cui all'art. 448 cod. proc. pen. per incongruità della pena indicata dalle parti non deve essere necessariamente espressa potendo essere implicitamente desunta dalla irrogazione, all'esito del giudizio, di un trattamento sanzionatorio in assoluto più elevato rispetto a quello oggetto della richiesta di definizione del giudizio secondo il rito speciale. (Fattispecie in cui la misura finale della pena irrogata all'esito dei procedimenti di merito, anche se ridotta di un terzo per l'eventuale applicazione della diminuente per il rito, non avrebbe potuto aritmeticamente raggiungere la misura oggetto della proposta congiunta).(Vedi n. 8494/94, Rv. 198782).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)