Sez. 5, Sentenza n. 26270 del 29/12/2010 (Rv. 615749 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sospensione dei termini processuali - Art. 5 - bis d.l. n. 282 del 2002, aggiunto dalla legge n. 27 del 2003 - Introduzione della causa di sospensione dei termini processuali - Esclusione - Precisazione di quanto stabilito nel comma 7 dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 5-bis del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27 (entrata in vigore il 23 febbraio 2003), nel modificare l'art. 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con la previsione della sospensione, nelle liti fiscali definibili con il condono, fino al 30 giugno 2003 (successivamente 1° giugno 2004), dei termini "per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio" e nell'abrogare il successivo comma 7 dell'art. 16 cit., che prevedeva "per le liti di cui al comma 6", la sospensione dei "termini per impugnare le sentenze della commissione tributaria", non ha affatto introdotto una causa di sospensione dei termini processuali prima non prevista, essendo pienamente operante quest'ultima disposizione, i cui contenuti l'art. 5-bis cit. si è limitato a meglio esplicitare.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)