Sez. 3, Sentenza n. 22662 del 09/09/2008 (Rv. 604689 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporto di polizia - Efficacia probatoria - Piena prova fino a querela di falso - Oggetto e limiti - Individuazione - Circostanze non assistite da fede privilegiata - Valutazione delle stesse come intrinsecamente attendibili - Configurabilità - Condizione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE
Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando che l'asserzione dei ricorrenti, secondo cui la circostanza che le luci del ciclomotore sarebbero state spente al momento del sinistro costituiva una mera illazione, risultava confutata dai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale sul luogo del sinistro, così come emergenti dal relativo rapporto e riportati nella sentenza impugnata, i quali facevano riferimento ad un dispositivo di illuminazione del ciclomotore trovato spento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)