Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003 Ud. (dep. 10/12/2003) Rv. 226076 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Reato continuato - Pena complessiva superiore al triplo di quella inflitta per la violazione più grave - Poteri della Corte di cassazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE
Qualora l'aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell'annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato-base.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)