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Sez. 1, Sentenza n. 595 del 18/12/1995 Ud. (dep. 18/01/1996) Rv. 203468 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione | Estremi - Sindacato della Corte di Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203468-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione

Nel nuovo ordinamento processuale penale, l'indagine di legittimità sulla struttura logica della motivazione risulta ben delimitato al riscontro della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione, risultante dal testo, onde il sindacato è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnativa con l'esclusione di apprezzamento delle risultanze processuali e della sovrapposizione di una nuova valutazione ritenuta più adeguata rispetto a quella accolta dal giudice di merito. Esula infatti dai poteri della Corte di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)