Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Testo in vigore al
Art. 131 Procedimento per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio
1. Le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio sono accertate mediante documenti o disposizioni scritte.
2. Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, nel corso degli accertamenti, il personale ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia.
3. Sulla base delle risultanze di tali accertamenti il funzionario all'uopo normalmente incaricato dal direttore centrale o compartimentale, ovvero dal direttore generale, se trattasi di personale direttivo con qualifiche di ispettore capo e superiori, contesta, per iscritto, la mancanza all'incolpato.
4. L'incolpato, entro dieci giorni dalla comunicazione, ha facolta' di presentare difese scritte e di indicare testimoni a discarico e, per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, di prendere visione e copia degli atti.
5. L'autorita' competente a giudicare la mancanza, provvede sulle richieste dell'incolpato e, quando ritiene sufficiente l'accertamento dei fatti, decide sulla sanzione da infliggere, previo il parere del Consiglio di disciplina per il personale direttivo, e, per il restante personale, per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per oltre dieci giorni:
a) del comitato di esercizio, qualora il procedimento riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali;
b) di una commissione disciplinare di servizio, composta dal capo del servizio, dal funzionario destinato, normalmente, a sostituirlo e dal capo dell'ufficio cui appartiene il giudicabile, qualora il procedimento riguardi dipendenti addetti alle sedi centrali dei servizi.
6. Le determinazione difformi dal parere del comitato di esercizio o della commissione disciplinare di servizio devono essere motivate.
Art. 132 Instaurazione del procedimento per le mancanze punibili con la retrocessione, la revoca dall'impiego e la destituzione
1. Il procedimento formale per mancanze punibili con la retrocessione, con la revoca dall'impiego o con la destituzione e' instaurato dal direttore centrale o dal direttore compartimentale dal quale dipende l'incolpato, salvo che si tratti di personale direttivo, nel quale caso il procedimento e' instaurato dal direttore generale.
Art. 133 Procedimento per le mancanze previste nell'art. 132
1. In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o piu' inquirenti, i necessari accertamenti, nel corso dei quali il personale ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia.
2. Terminati gli accertamenti, l'autorita' competente ad instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sull'attendibilita' di questi.
3. La comunicazione da farsi all'incolpato deve indicare il luogo e il giorno a decorrere dal quale l'incolpato stesso potra' prendere visione e copia degli atti.
Art. 134 Diritto di difesa
1. Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione o da quello, se posteriore, in cui gli atti del procedimento sono stati messi a sua disposizione, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti stessi nonche' di presentare difese scritte e di indicare testimoni a discarico.
Art. 135 Accertamenti aggiuntivi
1. Decorso il termine previsto nel precedente articolo, il Consiglio di disciplina, se non ritiene sufficienti gli accertamenti, chiede, all'autorita' che ha promosso la azione, un supplemento di indagini su fatti specifici.
2. Il Consiglio di disciplina, ove lo ritenga utile e necessario, ha anche facolta' di disporre qualsiasi ulteriore accertamento e di sentire, senza giuramento, testimoni e periti.
Art. 136 Difese aggiuntive
1. Quando dagli accertamenti previsti nel precedente articolo emergono circostanze od elementi nuovi influenti ai fini del giudizio, il Consiglio di disciplina ne da' comunicazione all'incolpato consentendogli di prendere visione e copia degli atti ulteriormente acquisiti e gli assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le difese aggiuntive.
Art. 137 Procedimenti davanti al Consiglio di disciplina
1. Il Consiglio di disciplina, quando ritiene esauriti gli accertamenti fissa la trattazione orale con provvedimento da comunicarsi all'incolpato.
2. La trattazione orale non puo' aver luogo prima di dieci giorni e oltre quarantacinque da quando l'incolpato ha ricevuto la relativa comunicazione.
3. Il funzionario che ha condotto gli accertamenti puo' essere chiamato ad assistere alla trattazione orale.
Art. 138 Assistenza dell'incolpato durante il procedimento disciplinare
1. Il Comitato di esercizio, la Commissione disciplinare di servizio e il Consiglio di disciplina devono sentire l'incolpato, qualora questi lo richieda, prima di esprimere il loro parere.
2. Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'articolo 132, l'incolpato ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia.
3. Per le predette mancanze, sia l'incolpato, sia la persona di fiducia potranno essere presenti alla trattazione orale davanti ai suindicati organi consultivi.
Art. 139 Trattazione orale
1. Nella trattazione orale un relatore, designato dal presidente del Consiglio di disciplina, riassume gli elementi raccolti e le circostanze accertate a carico dell'incolpato, nonche' le difese da questi presentate e le deposizioni a discarico.
2. Finita la relazione, il Consiglio ascolta il funzionario che aveva condotto gli accertamenti, per le sue eventuali osservazioni, nonche' l'incolpato.
3. Terminata la trattazione orale e ritiratisi gli estranei al Consiglio, il Consiglio medesimo procede alle proprie determinazioni per la espressione del parere sulla sanzione da infliggere e la relativa motivazione.
4. Qualora esistano piu' proposte, il presidente mette ai voti quella meno favorevole all'incolpato e, sucessivamente, se necessario, le altre.
5. Il Consiglio prende le proprie risoluzioni secondo il libero convincimento dei componenti, acquistato dall'esame di tutti gli elementi desunti dagli atti ed emersi durante la trattazione orale, tenendo anche conto dei precedenti dell'incolpato risultanti dal suo fascicolo personale e di quanto emerga da un eventuale giudizio penale.
6. Il parere del Consiglio di disciplina deve essere comunicato, senza indugio, all'autorita' competente per le successive determinazioni.
Art. 140 Incidenti di servizio e casi gravi
1. Quando avvengono incidenti di servizio e sorga la necessita' di verificare stati di fatto facilmente alterabili, i dirigenti locali debbono procedere immediatamente agli eventuali atti conservativi ed all'accertamento delle responsabilita', nonche' ai rilievi del caso, anche tecnici, e informarne immediatamente il direttore compartimentale o i direttori centrali interessati.
Art. 141 Rapporti tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare
1. Qualora il fatto addebitato al dipendente abbia dato luogo a denuncia all'autorita' giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo, per gli uffici dell'azienda, di concorrere all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove, salvo, comunque, il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372.5a
Art. 142 Osservanza ed effetto dei termini nel procedimento
1. Fermi restando i termini previsti nei precedenti articoli, tutte le, volte che occorre fare contestazioni o rilievi all'incolpato, deve essergli accordato congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle sue difese.
2. L'incolpato ha facolta' di rinunciare ai termini stabiliti, purche' lo dichiari per iscritto.
3. L'incolpato che non se ne avvalga entro i termini stabiliti, decade dalle facolta' previste in suo favore dal presente e dai precedenti articoli.
Art. 143 Trattamento di missione al personale prosciolto ascoltato dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio di disciplina, dal Comitato di esercizio o dalla Commissione disciplinare di servizio
1. Il personale sottoposto a procedimento disciplinare, che si sia presentato al Consiglio di amministrazione, al Consiglio di disciplina, al Comitato di esercizio o alla Commissione disciplinare di servizio per esporre le proprie difese e che sia stato prosciolto da ogni addebito, ha diritto, se residente in localita' diversa da quella in cui e' stato ascoltato, alla indennita' di missione secondo le disposizioni vigenti.
Art. 144 Estinzione del procedimento
1. Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi centoventi giorni dall'ultimo atto senza nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
2. L'estinzione determina, altresi', la revoca della sospensione cautelare e della sospensione del giudizio di avanzamento.
3. Nello stato matricolare del dipendente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare.
4. estinto.
Art. 145 Riapertura del procedimento disciplinare
1. Il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, puo', in qualunque tempo, riaprire il procedimento disciplinare, qualora emergano nuovi fatti o vengano acquisite nuove prove che facciano fondatamente ritenere che:
a) sia stato prosciolto chi, invece, doveva essere punito o, comunque, sia stata ritenuta sussistente una mancanza disciplinare meno grave di quella realmente commessa;
b) sia stata ritenuta sussistente una mancanza in realta' insussistente o, comunque meno grave di quella per la quale e' stata inflitta la punizione.
2. Il personale puo' chiedere, nelle stesse circostanze, la riapertura del procedimento quando sia stata inflitta, almeno, la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio.
Capo III. Sospensione d'ufficio e cautelare.
Art. 146 Sospensione d'ufficio e sospensione cautelare
1. Il personale e' sospeso dal servizio con privazione dello stipendio, d'ufficio, quando sia stato colpito da mandato o ordine di cattura, si trovi comunque in stato di arresto o debba espiare pena restrittiva della liberta', personale o interdizione temporanea dai pubblici uffici.
2. La sospensione d'ufficio dura finche' non sia risolta la causa per la quale e' comminata.
3. Il personale, inoltre, puo', in via cautelare, essere sospeso dal servizio con privazione dello stipendio:
a) quando sia stato citato con mandato di comparizione o sottoposto a giudizio per delitto;
b) quando la particolare gravita dei fatti lo esiga, nell'interesse dell'azienda, ancorche' sia cessata la causa dell'eventuale sospensione d'ufficio od i fatti stessi non siano perseguibili penalmente.
Art. 147 Assegno alimentare
1. Al dipendente sospeso si applicano le disposizioni dell'art. 107.
Art. 148 Durata della sospensione cautelare
1. La sospensione cautelare non puo' avere durata superiore a sei mesi.
2. Tale durata puo' essere prorogata fin quando penda l'eventuale procedimento penale, ma non oltre la data in cui l'interessato abbia comunicato all'autorita' che ha adottato il provvedimento di sospensione copia della sentenza di qualsiasi grado che concluda per il proscioglimento o per l'assoluzione con formula piena, ancorche' non passata in giudicato.
3. La proroga e' altresi' ammessa per non piu' di tre mesi per una sola volta quando, nei confronti del sospeso, penda procedimento disciplinare per mancanza gia' contestata, punibile con la revoca o con la destituzione.
4. Scaduto il termine previsto nel primo comma o le proroghe previste nei comma secondo e terzo, il sospeso acquista diritto ad essere riammesso in servizio, ancorche' il procedimento disciplinare non sia stato concluso.
5. Nel caso previsto nel precedente comma, il sospeso acquista diritto anche alla restituzione degli assegni non percepiti se entro trenta giorni dalla data di riammissione in servizio non gli sia stata ancora contestata la mancanza ovvero la mancanza contestatagli non sia punibile con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o con sanzione piu' grave.
6. In ogni caso, dagli assegni non percepiti si detraggono gli assegni alimentari corrisposti nel frattempo.
7. I provvedimenti con i quali viene disposta o prorogata la sospensione cautelare sono definitivi.
Art. 149 Autorita' competente a disporre la sospensione cautelare ed a concedere l'assegno alimentare
1. La sospensione cautelare e' disposta, con provvedimento motivato, dal direttore generale per il personale direttivo, per il personale di concetto degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, e dai direttori centrali e direttori compartimentali, nella rispettiva competenza, per il rimanente personale.
2. Nei casi d'urgenza il provvedimento puo' essere adottato dal direttore centrale o compartimentale competente, anche per il personale direttivo, per il personale di concetto degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, salvo ratifica dell'autorita' prevista nel primo comma.
3. Le stesse autorita' previste nel primo comma sono competenti a concedere l'assegno alimentare ai sensi dell'art. 147.
Art. 150 Effetti della revoca della sospensione cautelare e trattamento per gli assegni non percepiti - Computo della sospensione cautelare come sanzione disciplinare
1. Quando il procedimento disciplinare si concluda col proscioglimento da ogni addebito, la sospensione cautelare, se ancora pendente, e' revocata ad ogni effetto e il sospeso acquista diritto alla restituzione degli assegni non percepiti, dedotti gli assegni alimentari eventualmente corrisposti.
2. La revoca della sospensione cautelare fa riacquistare al sospeso l'anzianita' perduta.
3. Quando il procedimento disciplinare si concluda con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, deve essere computato il periodo della sospensione cautelare sofferta.
4. Se il procedimento si concluda con sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, ovvero la sospensione cautelare sofferta abbia avuto durata superiore alla sospensione inflitta a conclusione del procedimento, sono corrisposti gli assegni non percepiti, in tutto e od in parte, a seconda dei casi, dedotti gli assegni alimentari gia' corrisposti.
5. Quando il procedimento disciplinare si concluda con la retrocessione e la sospensione cautelare sofferta abbia avuto durata superiore a novanta giorni, compete la restituzione degli assegni non percepiti solo per il periodo eccedente novanta giorni, dedotti gli assegni alimentari eventualmente corrisposti per lo stesso periodo.
Capo IV. Ricorsi
Art. 151 Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari
1. Contro i provvedimenti adottati dal Ministro previo parere del Consiglio di disciplina, per le mancanze punibili con la retrocessione, la revoca e la destituzione, e' ammesso il ricorso al Ministro stesso che decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
2. Contro i provvedimenti adottati dal direttore generale per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio commesse dal personale direttivo e' ammesso ricorso al Ministro, il quale decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
3. Contro i provvedimenti adottati per le altre mancanze e' ammesso il ricorso gerarchico alle autorita' indicate nella annessa tabella (allegato n. 14), le quali decidono definitivamente.
4. Il termine per la presentazione dei ricorsi e' di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sanzione