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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (sesta sezione) del 8 dicembre 1987, causa 144/86

Decisione
decisa il 1987-12-08
ECLI
ECLI:EU:C:1987:528

Epigrafe

Sentenza della Corte (sesta sezione) 8 dicembre 1987 Nel procedimento 144/86, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa pendente fra Gubisch Maschinenfabrik KG, con sede in Flensburg, e Giulio Palumbo, residente in Roma, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 21 della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299, pag. 32), LA CORTE (sesta sezione), composta dai signori O. Due e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, K. Bahlmann e C. Kakouris, giudici, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale viste le osservazioni presentate: per la Gubisch, dall'avv. E. Meissner, nella fase scritta del procedimento, per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig. Ch. Böhmer, nella fase scritta, per il governo della Repubblica italiana, dal sig. O. Fiumara, nella fase scritta, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Berardis, nella fase scritta e in quella orale, vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 19 marzo 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dell'I 1 giugno 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 9 gennaio 1986, pervenuta alla Corte il 12 giugno seguente, la Corte suprema di cassazione ha proposto, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la « convenzione »), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 21 della convenzione.
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la ditta Gubisch Maschinenfabrik KG, con sede in Flensburg (Repubblica federale di Germania), e il sig. Palumbo, residente in Roma, in merito alla validità di un contratto di vendita. Il Palumbo aveva convenuto in giudizio la Gubisch dinanzi al tribunale di Roma per sentir dichiarare l'inefficacia di detto contratto in quanto la sua proposta d'ordine era stata ritirata prima che giungesse alla Gubisch per l'accettazione; in via subordinata, chiedeva che il contratto venisse annullato per vizio della volontà e, in linea gradata, che venisse pronunziata la risoluzione del contratto in quanto la Gubisch non aveva rispettato il termine di consegna.
punto 3
Quest'ultima eccepiva l'incompetenza del tribunale di Roma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 della convenzione facendo valere di aver previamente adito il tribunale commerciale di Flensburg onde ottenere l'esecuzione della prestazione della quale il Palumbo era debitore in forza del summenzionato contratto e cioè il pagamento del prezzo della macchina acquistata.
punto 4
Poiché il tribunale di Roma respingeva l'eccezione di litispendenza fondata sull'art. 21 della convenzione, la Gubisch adiva la Corte suprema di cassazione la quale sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale: « Se rientri nella nozione di litispendenza di cui all'art. 21 della convenzione di Bruxelles in data 27 settembre 1968 il caso in cui in relazione allo stesso contratto una parte chieda dinanzi al giudice di uno Stato contraente la dichiarazione di inefficacia (o comunque la risoluzione) del contratto mentre l'altra proponga innanzi al giudice di altro Stato contraente domanda di esecuzione dello stesso contratto. »
punto 5
Per una più ampia esposizione degli antefatti, delle fasi del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi degli atti di causa verrano menzionati in prosieguo solo in quanto necessari per illustrare il ragionamento della Corte.
punto 6
Onde risolvere la questione sollevata, è opportuno, in via preliminare, determinare se le nozioni di cui viene fatto uso all'art. 21 della convenzione per descrivere le condizioni di « litispendenza », termine che compare unicamente nell'intestazione della sezione 8 del titolo II, debbano essere interpretate in via autonoma o si debba ritenere che esse fanno rinvio al diritto interno di uno o dell'altro Stato membro interessato.
punto 7
A questo proposito, occorre sottolineare, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 6 ottobre 1976 (causa 12/76, Tessili, Racc. pag. 1473), che nessuna delle due opzioni può essere accettata in modo esclusivo, giacché la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma della convenzione, in modo tale tuttavia da garantire la piena efficacia di quest'ultima nella prospettiva delle realizzazioni volute dall'art. 220 del trattato CEE.
punto 8
In quest'ambito è opportuno ricordare che la convenzione, secondo il preambolo che riprende in parte i termini del precitato art. 220, persegue in particolare la semplificazione del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie nonché il potenziamento nella Comunità della tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio. Per quel che riguarda più in particolare l'art. 21, esso fa parte, con l'art. 22 relativo alla connessione, della sezione 8 del titolo II della convenzione, sezione la quale, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia nella Comunità, è intesa ad evitare procedimenti paralleli pendenti dinanzi ai giudici di diversi Stati contraenti e il contrasto di decisioni che ne potrebbe risultare. Pertanto, questa disciplina è volta ad escludere, per quanto possibile e sin dall'inizio, una situazione come quella contemplata all'art. 27, punto 3°, e cioè il mancato riconoscimento di una decisione in quanto contrastante con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto.
punto 9
Nella sentenza 30 novembre 1976 (causa 42/76, De Wolf, Race. pag. 1759), la Corte ha d'altronde riconosciuto l'importanza di queste finalità della convenzione anche al di là dell'ambito limitato della litispendenza, osservando che sarebbe incompatibile con lo spirito degli artt. 26 e seguenti, relativi al riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la presentazione d'una domanda giudiziale, identica, sia per quanto ne riguarda le parti, sia per quanto ne riguarda l'oggetto, ad un'altra domanda già decisa dal giudice di un altro Stato contraente.
punto 10
Si deve poi osservare che la nozione di litispendenza non è la stessa in tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti e che, come la Corte ha già constatato nella sentenza 7 giugno 1984 (causa 129/83, Zeiger, Race. pag. 2397), non si può desumere una nozione comune della litispendenza dall'accostamento delle varie norme nazionali pertinenti.
punto 11
Tenendo presente le summenzionate finalità perseguite dalla convenzione e il fatto che il testo dell'art. 21 invece di riferirsi al termine « litispendenza » quale utilizzato nei diversi ordinamenti giuridici nazionali degli Stati contraenti enumera diversi presupposti sostanziali come elementi di una definizione, se ne deve concludere che le nozioni utilizzate all'art. 21 per determinare una situazione di litispendenza devono essere considerate autonome.
punto 12
Questo risultato non è in contrasto con la precitata sentenza 7 giugno 1984, in cui la Corte ha affermato che la questione del momento in cui una causa è considerata pendente ai sensi dell'art. 21 della convenzione dev'essere valutata e risolta, per ciascun giudice, in base al suo diritto nazionale. Questo ragionamento si è fondato infatti sulla mancanza di indicazioni, in quest'articolo, in merito alla natura delle relative formalità procedurali, dato che la convenzione non persegue l'unificazione di dette formalità, prettamente connesse alla struttura processuale nei diversi Stati membri. Esso non può quindi pregiudicare l'interpretazione del contenuto sostanziale dei presupposti per la litispendenza di cui all'art. 21.
punto 13
La questione se una situazione processuale come quella del caso di specie sia contemplata dall'art. 21 deve quindi essere affrontata tenendo presenti le summenzionate finalità e avendo cura di garantire la coerenza delle disposizioni degli artt. 21 e 27, punto 3°. Le caratteristiche di questa situazione consistono nel fatto che una parte ha presentato ad un tribunale di prima istanza una domanda di esecuzione di una prestazione contemplata in un contratto di vendita internazionale e viene poi messa a confronto con una domanda, presentata dall'altra parte in un altro Stato contraente, volta ad ottenere l'annullamento o la risoluzione del contratto stesso.
punto 14
Al riguardo, va innanzitutto osservato che, a termini dell'art. 21, questa disposizione si applica qualora le parti nelle due controversie siano le medesime e le due domande abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo; essa non esige alcun altro requisito. Anche se la versione tedesca dell'art. 21 non fa una distinzione espressa fra le nozioni di « oggetto » e « titolo », essa va intesa nel medesimo senso delle altre versioni linguistiche le quali tutte presentano tale distinzione.
punto 15
La situazione processuale oggetto della presente questione pregiudiziale è caratterizzata dal fatto che le stesse parti sono impegnate in due controversie in diversi Stati membri e con lo stesso « titolo », e cioè il medesimo rapporto contrattuale. Si pone quindi il problema di stabilire se queste due controversie abbiano il medesimo « oggetto » dato che, nel primo caso, la domanda è intesa ad ottenere l'esecuzione del contratto e, nel secondo, il suo annullamento o la risoluzione.
punto 16
Quando si tratta in particolare, come nel caso di specie, della vendita internazionale di beni mobili materiali, ne risulta che la domanda di esecuzione del contratto è volta a renderlo efficace, e che la domanda di annullamento e di risoluzione è volta appunto a negargli ogni efficacia. La forza obbligatoria del contratto si trova pertanto al centro delle due controversie. Se la domanda di annullamento o di risoluzione è la domanda posteriore, essa può addirittura essere considerata un semplice mezzo di difesa contro la prima domanda presentata in forma di azione autonoma dinanzi ad un tribunale di un altro Stato contraente.
punto 17
Stando così le cose dal punto di vista processuale è giocoforza constatare che le due controversie hanno il medesimo oggetto, dato che quest'ultima nozione non può essere ristretta all'identità formale delle due domande.
punto 18
Infatti, se in un caso come quello di specie le questioni controverse relative ad un medesimo contratto di vendita internazionale non fossero decise dal solo tribunale dinanzi al quale la domanda di esecuzione del contratto è pendente e che è stato adito per primo, la parte che chiede l'esecuzione del contratto sarebbe esposta al rischio di vedersi negare, ai sensi dell'art. 27, punto 3°, il riconoscimento di una decisione resa a suo favore, malgrado il rigetto del mezzo di difesa eventualmente presentato dal convenuto e dedotto dalla mancanza di forza obbligatoria del contratto. Non è infatti possibile porre in dubbio che il riconoscimento di una decisione giudiziaria resa in uno Stato contraente e che disponga la condanna all'esecuzione di un contratto sarebbe rifiutato nello Stato richiesto qualora esistesse una decisione di un tribunale di quest'ultimo Stato che disponesse l'annullamento o la risoluzione del medesimo contratto. Un simile risultato, che implicherebbe la limitazione degli effetti di ogni decisione giudiziaria al territorio nazionale, sarebbe in contrasto con le finalità della convenzione la quale intende potenziare in tutto lo spazio giuridico della Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul territorio di questa e facilitare il riconoscimento, in ogni Stato contraente, delle decisioni giudiziarie rese in qualunque altro Stato contraente.
punto 19
Si deve pertanto rispondere al giudice nazionale che la nozione di litispendenza di cui all'art. 21 della convenzione del 27 settembre 1968 contempla il caso in cui una parte presenti ad un giudice di uno Stato contraente una domanda volta all'annullamento o alla risoluzione di un contratto di vendita internazionale mentre una domanda dell'altra parte volta all'esecuzione del medesimo contratto è pendente dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente.

Sentenza › Sulle spese

punto 20
Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell'ambito della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (sesta sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 9 gennaio 1986, dichiara: La nozione di litispendenza di cui all'art. 21 della convenzione del 27 settembre 1968 contempla il caso in cui una parte presenti ad un giudice di uno Stato contraente una domanda volta all'annullamento o alla risoluzione di un contratto di vendita internazionale mentre una domanda dell'altra parte volta all'esecuzione del medesimo contratto è pendente dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente.

Firme

Due Rodríguez Iglesias Koopmans Bahlmann Kakouris Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 dicembre 1987. II cancelliere P. Heim Il presidente della sesta sezione O. Due

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