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Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)

Testo in vigore al

Art. 71 Elementi del valore di transazione

1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:

  1. a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

    1. i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;

    2. ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e

    3. iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;

  2. b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

    1. i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;

    2. ii) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate;

    3. iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e

    4. iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;

  3. c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

  4. d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e

  5. e) le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione:

    1. i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e

    2. ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.

2. Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma del paragrafo 1 sono effettuate esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.

3. In sede di determinazione del valore in dogana sono addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo ed esclusivamente gli elementi previsti dal presente articolo.

Art. 72 Elementi da non includere nel valore in dogana

Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, non si deve includere:

  1. a) le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione;

  2. b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;

  3. c) gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfatte:

    1. i) le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare;

    2. ii) il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;

  4. d) le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate;

  5. e) le commissioni di acquisto;

  6. f) i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci;

  7. g) nonostante l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione.

Art. 73 Semplificazione

Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana:

  1. a) gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 70, paragrafo 2; e

  2. b) gli importi di cui agli articoli 71 e 72.

Art. 74 Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

1.

Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo 70, si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.

L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se il dichiarante lo richiede.

2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:

  1. a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

  2. b) il valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

  3. c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell'Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; oppure

  4. d) valore calcolato, eguale alla somma:

    1. i) del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;

    2. ii) di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione dell'Unione;

    3. iii) del costo o del valore degli elementi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera e).

3. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell'Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

  1. a) dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

  2. b) dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

  3. c) del presente capo.

Art. 75 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 73.

Art. 76 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

  1. a) la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 71 e 72, comprese le norme per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare;

  2. b) l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 3;

  3. c) la determinazione del valore in dogana di cui all'articolo 74.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Titolo III. Obbligazione doganale e garanzie

Capo 1. Nascita di un'obbligazione doganale

Sezione 1. Obbligazione doganale all'importazione

Art. 77 Immissione in libera pratica e ammissione temporanea

1. Un'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito al vincolo di merci non unionali soggette a dazi all'importazione a uno dei regimi doganali seguenti:

  1. a) immissione in libera pratica, compreso il regime dell'uso finale;

  2. b) ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3.

Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.

Art. 78 Disposizioni speciali relative alle merci non originarie

1. Quando un divieto di rimborso dei dazi all'importazione, o di esenzione dagli stessi, si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori, un'obbligazione doganale all'importazione per tali merci non originarie sorge in seguito all'accettazione della dichiarazione di riesportazione relativa ai prodotti in questione.

2. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma del paragrafo 1, l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è stabilito alle stesse condizioni che per un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica delle merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione ai fini della conclusione del regime di perfezionamento attivo.

3. Si applica l'articolo 77, paragrafi 2 e 3. Tuttavia, per le merci non unionali di cui all'articolo 270, il debitore è la persona che presenta la dichiarazione di riesportazione. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata.

Art. 79 Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1. Per merci soggette ai dazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di:

  1. a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di tale territorio;

  2. b) uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all'interno del territorio doganale dell'Unione;

  3. c) una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.

2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui:

  1. a) non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure

  2. b) è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un dazio all'importazione ridotto a causa dell'uso finale delle merci.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:

  1. a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;

  2. b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo;

  3. c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.

4.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione in dogana delle merci vincolate a tale regime doganale o per la concessione, a causa dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta.

Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 1, lettera c), e i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione in dogana e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Art. 80 Deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già corrisposto

1.

Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, l'importo del dazio all'importazione pagato al momento dell'immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.

Il primo comma si applica quando sorge un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.

2. Quando un'obbligazione doganale sorge a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione, l'importo del dazio all'importazione corrisposto nel quadro dell'esenzione parziale è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.

Sezione 2. Obbligazione doganale all'esportazione

Art. 81 Esportazione e perfezionamento passivo

1. Un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito al vincolo al regime di esportazione o di perfezionamento passivo di merci soggette ai dazi all'esportazione.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3.

Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi all'esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Art. 82 Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1. Per le merci soggette ai dazi all'esportazione, un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito all'inosservanza:

  1. a) di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l'uscita delle merci; oppure

  2. b) delle condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.

2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è uno dei seguenti:

  1. a) il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale dell'Unione senza dichiarazione in dogana;

  2. b) il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l'uscita dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione;

  3. c) se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:

  1. a) qualsiasi persona che era tenuta ad adempiere all'obbligo in questione;

  2. b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato l'obbligo in questione e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo;

  3. c) qualsiasi persona che ha partecipato all'atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell'obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione in dogana.

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.

Sezione 3. Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione

Art. 83 Divieti e restrizioni

1. L'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette a misure di qualunque specie che ne vietino o limitino l'importazione o l'esportazione.

2. Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di:

  1. a) introduzione illegale nel territorio doganale dell'Unione di moneta falsa;

  2. b) introduzione nel territorio doganale dell'Unione di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico.

3. Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando la legislazione di uno Stato membro prevede che i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale servano di base per la determinazione delle sanzioni.

Art. 84 Pluralità di debitori

Quando per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo.

Art. 85 Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

1. L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.

2.

Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l'obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.

Art. 86 Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione

1.

Quando sono state sostenute all'interno del territorio doganale dell'Unione spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea, tali spese o l'aumento di valore non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette spese.

Sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana il quantitativo, la natura e l'origine delle merci non unionali usate nelle operazioni.

2. Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all'interno del territorio doganale dell'Unione, su richiesta del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.

3. Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.

4. In casi specifici l'importo dei dazi all'importazione è determinato conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo senza una richiesta del dichiarante al fine di evitare l'elusione delle misure tariffarie di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera h).

5. Quando sorge un'obbligazione doganale per i prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione di cui all'articolo 261, paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione è calcolato sulla base del costo dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

6. Quando la normativa doganale prevede un trattamento tariffario favorevole delle merci o l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione o all'esportazione a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, lettere da d) a g), degli articoli 203, 204, 205 e 208 e degli articoli da 259 a 262 del presente regolamento, o ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali3, tale trattamento tariffario favorevole, agevolazione o esenzione si applica anche nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge a norma degli articoli 79 o 82 del presente regolamento, purché l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non costituisse un tentativo di frode.

Art. 87 Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale

1.

L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la dichiarazione di riesportazione di cui agli articoli 77, 78 e 81.

In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.

Se detto luogo non può essere determinato, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

2. Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato ovvero se una custodia temporanea non è terminata in modo corretto, e il luogo in cui é sorta l'obbligazione doganale non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un termine stabilito, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione sotto tale regime ovvero erano in custodia temporanea.

3. Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.

4. Se un'autorità doganale constata che un'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 82 in un altro Stato membro e l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10000 EUR, l'obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.

Art. 88 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

  1. a) le norme per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale, che integra le norme stabilite agli articoli 85 e 86;

  2. b) i casi di cui all'articolo 86, paragrafo 4;

  3. c) il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2;

Capo 2. Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente

Art. 89 Disposizioni generali

1. Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere.

2.

Se le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente, tale garanzia copre l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione e gli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci qualora:

  1. a) la garanzia sia usata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale; oppure

  2. b) la garanzia possa essere usata in più Stati membri.

Una garanzia che non può essere usata al di fuori dello Stato membro in cui è richiesta è valida solo in tale Stato membro e copre almeno l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione.

3. Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo. Esse possono altresì permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta.

4.

Fatto salvo l'articolo 97, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche o per una dichiarazione specifica.

La garanzia costituita per una dichiarazione specifica si applica all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tutte le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia esatta o no.

Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.

5. Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell'articolo 95, paragrafi 1, 2 e 3, la costituzione di una garanzia globale per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali.

6. Le autorità doganali controllano la garanzia.

7. Non è richiesta una garanzia agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche.

8. Non è richiesta una garanzia:

  1. a) in caso di merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;

  2. b) in caso di merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fisse;

  3. c) in casi specifici in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea;

  4. d) le merci vincolate al regime di transito unionale avvalendosi della semplificazione di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), e trasportate per via marittima o aerea tra porti o aeroporti dell'Unione.

9. Le autorità doganali possono non esigere la costituzione della garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi4.

Art. 90 Garanzia obbligatoria

1.

Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, le autorità doganali fissano l'importo della stessa a un livello pari all'importo esatto del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri se tale importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia.

Quando non è possibile determinare l'importo esatto, la garanzia è fissata all'importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono sorgere.

2. Fatto salvo l'articolo 95, se una garanzia globale è costituita per l'importo di dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti a obbligazioni doganali ed altri oneri il cui importo varia nel tempo, l'importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali e gli altri oneri in questione.

Art. 91 Garanzia facoltativa

Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa, la garanzia è comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono che l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e gli altri oneri potrebbero non essere pagati entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l'importo della garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all'articolo 90.