Sez. 2, Sentenza n. 1101 del 07/05/1987 Ud. (dep. 30/01/1988) Rv. 177499 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - INDIVIDUAZIONE - RAGIONE.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - INDIVIDUAZIONE - RAGIONE.*
La chiamata in correità appartiene concettualmente alla classe delle prove rappresentative, e fra esse alla specie delle testimonianze, dalle quali si distingue solamente per ragioni giuridico - formali; la stessa, se non può assumere il valore probatorio della testimonianza, per espresso divieto di legge (ex artt. 348, comma terzo, e 465, comma secondo, cod. proc. pen.), non è del tutto priva di significato probatorio poiché le è stata riconosciuta una sia pur limitata efficacia da norme di legge (art. 450 bis cod. proc. pen.), per cui il suo valore non può essere circoscritto a mera notitia criminis, né ridotto a supporto di prove per sè sufficienti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 462 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)