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Sez. L, Sentenza n. 24997 del 06/11/2013 (Rv. 628509 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Servizi pubblici gestiti da aziende municipalizzate - Contributi minori da versare all'INPS per i dipendenti - Individuazione.
Stato
decisa il 2013-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628509-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia contributiva, le aziende speciali comunali, istituite per la gestione di pubblici servizi (nella specie, per la gestione dei settori del gas, dell'acqua nonché dell'autoservizio e nettezza urbana), sono esentate dall'obbligo di pagamento all'INPS della contribuzione per TBC, attesa la previsione di cui all'art. 38 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, per l'ENAOLI, stante il disposto di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per gli assegni familiari, dovendo le aziende municipalizzate provvedere alla diretta applicazione delle relative norme nei confronti dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, mentre sono tenute a versare i contributi per maternità in quanto, a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e della soppressione degli enti mutualistici, i contributi in precedenza destinati agli enti soppressi vanno versati all'INPS.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 03/10/1935 num. 1827 art. 38, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 42, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 43, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 2, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)