Sez. L, Sentenza n. 1933 del 05/03/1997 (Rv. 502795 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Mancata comunicazione dei motivi determinanti il recesso - Inefficacia conseguente del licenziamento intimato - Contestazione di addebito disciplinare prima del recesso - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La mancata comunicazione da parte del datore di lavoro dei motivi che hanno determinato il recesso, a seguito della richiesta presentata dal lavoratore licenziato ai sensi dell'art. 2 secondo comma della legge 15 luglio 1966 n. 604 (nel nuovo testo introdotto dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990 n. 108) comporta l'inefficacia del licenziamento intimato, non rilevando, ai fini della garanzia posta dalla legge, la contestazione di un addebito disciplinare prima del recesso, ove non richiamata con la predetta comunicazione.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)