Sez. 1, Ordinanza n. 2088 del 17/10/1977 Cc. (dep. 05/12/1977) Rv. 137400 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA SULLA REVOCA ANTICIPATA DELLE MISURE DI SICUREZZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO - AMMISSIBILITA.*
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA SULLA REVOCA ANTICIPATA DELLE MISURE DI SICUREZZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO - AMMISSIBILITA.*
A norma degli artt 70 e 71 della legge 26 luglio 1975, n 354, come modificati dagli artt 9, 10 e 11 della legge 12 gennaio 1977, n 1, i provvedimenti della Sezione di sorveglianza sulla revoca anticipata delle misure di sicurezza non sono ricorribili per Cassazione, valendo per detti provvedimenti le forme proprie del procedimento di sicurezza, regolato dal vigente codice di procedura penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 640, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST., Legge 12/01/1977 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 12/01/1977 num. 1 art. 10, Legge 12/01/1977 num. 1 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)