Sez. 6, Sentenza n. 11284 del 16/10/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167181 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - RITRATTAZIONE - VALORE DI RAVVEDIMENTO ATTIVO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - RITRATTAZIONE - VALORE DI RAVVEDIMENTO ATTIVO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI.*
La ritrattazione non discrimina il delitto di simulazione di reato già perfezionatosi con la presentazione della denuncia. Essa può invece giustificare l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 seconda ipotesi cod. pen. quale ravvedimento operoso esplicato con Azione spontanea ed efficace diretta ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato. (V mass n 149605; (V mass n 145771; (Conf mass n 141549).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)