Sez. 5 - , Sentenza n. 38750 del 07/12/2021 (Rv. 663201 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Utilizzazione di elementi e dati acquisti dalla Guardia di finanza - Rispetto dei principi e delle norme tributarie - Sufficienza - Limiti - Condizioni. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dalla Guardia di finanza senza il rispetto delle formalità delle garanzie difensive specificamente prescritte per il procedimento penale sono inutilizzabili in tale sede ai sensi dell'art. 191 c.p.p., ma sono pienamente utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, non dovendo essere violate, però, le disposizioni degli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento tributario comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)