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Sez. 2, Sentenza n. 43881 del 09/10/2014 Ud. (dep. 22/10/2014) Rv. 260694 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Riciclaggio - Elemento oggettivo - Descrizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260694-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI

Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, essendo il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'operazione di svuotamento della cassa di un gruppo societario ed il successivo trasferimento del denaro ad un soggetto, attraverso assegni circolari e bonifici, con l'incarico di reimpiegare le somme per finanziare altra società).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)