Guarentigie della Magistratura
Testo in vigore al
Art. 8 Eleggibilita' dei componenti del Consiglio
1. Salvo per quanto concerne i membri di diritto, i componenti del Consiglio superiore durano in carica per un biennio, e sono eletti dai consigli giudiziari delle varie Corti di appello, nonche' da cinque magistrati della Corte di cassazione e da cinque magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, eletti rispettivamente dai magistrati della Corte e del Ministero suddetti.
2. Le modalia' della elezione saranno stabilite con regolamento.
3. I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono la numero non superiore a sei per gli effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio, compatibilmente con il grado e le funzioni attribuiti, a norma dell primo comma dal presente articolo, ai componenti da sostituire.
4. Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.
Art. 9 Segreteria del Consiglio superiore della magistratura
1. Al Consiglio superiore sono addetti due magistrati nominati dal presidente del Consiglio stesso. Di essi uno, avente grado di consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, avente grado di consigliere di Corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, esercita le funzioni di vice segretario.
2. L'incarico ha la durata di un biennio, e non puo essere rinnovato, ed il magistrato cui e' stato conferito non puo partecipare a scrutini se non decorsi due anni dalla cessazione di esso.
Art. 10 Divieto di cumulo di incarichi
1. Le cariche di componente del Consiglio superiore della magistratura e di componente della Corte disciplinare non sono cumulabili, meno che per i componenti di diritto.
Art. 11 Divisione in sezioni
1. Il Consiglio superiore della magistratura si divide in tre sezioni, formate ciascuna da sette componenti, compreso il presidente.
2. La prima sezione e' presieduta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, ed e' composta dal procuratore generale presso la Corte medesima e da cinque componenti, tutti di grado 3°.
3. La seconda e la terza sezione sono presiedute rispettivamente dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima, e sono composte ciascuna di sei membri di cui tre supplenti.
4. Ciascuna sezione delibera con l'interevento di cinque votanti, compreso il presidente.
5. Alle deliberazioni della seconda e della terza sezione non possono prendere parte piu' di due supplenti.
6. Alla assegnazione dei componenti alle varie sezioni provvede il primo presidente della Corte Suprema di cassazione d'accordo con il procuratore generale presso la Corte medesima.
7. Le sezioni unite del Consiglio superiore sono presiedute dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e deliberano con l'intervento di dieci votanti, compreso il presidente. Fanno parte del Consiglio superiore a sezioni unite il procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione, ed i componenti piu' elevati in grado, o, a parita' di grado, piu' anziani, delle tre sezioni, appartenenti due alla prima, tre alla seconda e tre alla terza sezione.
8. A parita' di voti prevale quello del presidente.
Art. 12 Competenza delle sezioni del Consiglio superiore
1. La prima sezione del Consiglio superiore da' il parere circa la promozione di magistrati al grado di primo presidente di Corte di appello od equiparati, ed e' altresi' competente per i pareri concernenti i magistrati di grado superiore a consigliere di Cassazione.
2. La seconda sezione procede agli scrutini per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati, e da' i pareri concernenti i magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello o di Corte di cassazione e parificati.
3. La terza sezione procede agli scrutini per le promozioni in appello, e da' pareri concernenti i magistrati di grado non superiore a giudice o parificato.
4. Le sezioni unite del Consiglio superiore provvedono sui ricorsi avversi le deliberazioni delle sezioni semplici, nei casi ammessi dalla legge.
Titolo II. Della disciplina della magistratura
Sezione I. Della sorveglianza sui magistrati
Art. 13 Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro
1. Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza, su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblico ministero.
Art. 14 Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti
1. Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della Corte.
2. Il primo presidente della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte medesima, dei tribunali, delle preture e degli uffici di conciliazione del distretto e delle circoscrizioni delle sezioni distaccate.
3. Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli Uffici e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione.
4. Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni, delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario.
5. Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.
Art. 15 Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza
1. Il presidente del Collegio giudicante ed il pretore esercitano la sorveglianza durante l'udienza su tutti i magistrati che vi partecipano.
2. Il presidente del Collegio esercita inoltre la sorveglianza durante le deliberazioni sui magistrati che vi prendono parte.
Art. 16 Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti
1. Il procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima.
2. Il procuratore generale presso la corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale, delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica presso le preture del distretto, nonche' sulle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure della Repubblica comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni.
3. L'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico ministero della circoscrizione della sezione.
4. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore della Repubblica presso la pretura esercitano la sorveglianza sui magistrati addetti ai rispettivi uffici.
Sezione II. Della disciplina dei magistrati
Art. 17 Disposizione generale
1. I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.
Art. 18 Responsabilita' disciplinare dei magistrati
1. Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, e' soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 19 Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono:
1) l'ammonimento;
2) la censura;
3) la perdita dell'anzianita';
4) la rimozione;
5) la destinazione.
2. Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'ammonimento, devono essere precedute dal procedimento disciplinare stabilito dal presente decreto, salvo quanto e' disposto dall'art. 38 relativamente agli uditori.
3. Il magistrato, al quale e' attribuito un fatto che puo' importare una delle sanzioni previste nei numeri 4 e 5 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di respingere.
Art. 20 Ammonimento
1. L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.
2. Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, e' disposto dal Ministro per la grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza.3
3. L'ammonimento e' rivolto oralmente dal capo gerarchico immediato, il quale ne redige verbale, trasmettendone copia al Ministero.
4. Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui fu rivolto l'ammonimento puo' chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 21 Altre sanzioni disciplinari
1. La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.
2. Il provvedimento che infligge la censura e' eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.
3. Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale e' trasmessa al Ministero.
4. La perdita dell'anzianita' puo' estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.
5. Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell'anzianita, non puo' essere inferiore ad un quarantesimo, ne' superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado, ed e' determinato dallo stesso Tribunale disciplinare.
6. Il Tribunale disciplinare, quando infligge una sanzione piu' grave dell'ammonimento, puo' stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di ufficio.
7. La destituzione puo' comportare la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso Tribunale disciplinare.
8. Il magistrato rimosso o destituito non puo' essere riammesso in servizio.
9. In ogni caso, rimane fermo il disposto dell'art. 155, primo e secondo capoverso del vigente ordinamento giudiziario.
Sezione III. Dei Tribunali disciplinari
Art. 22 Competenza per i procedimenti disciplinari
1. La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado non superiore a giudice od equiparato compete al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nel cui distretto trovasi l'ufficio al quale il magistrato apparteneva quando commise il fatto per il quale si procede.
2. Del Consiglio giudiziario costituito quale tribunale disciplinare fa parte, invece del procuratore generale presso la Corte di appello, il piu' anziano dei presidenti di sezione o dei consiglieri della Corte medesima.
3. Se il fatto e' stato commesso da un magistrato durante il periodo in cui era, per qualsiasi motivo collocato fuori ruolo, e non prestava servizio presso un ufficio giudiziario ai sensi del penultimo comma dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario, e' competente il Consiglio giudiziario del distretto nel quale e' compreso l'ufficio cui il magistrato stesso apparteneva prima di esser collocato fuori ruolo.
4. Per i magistrati di grado superiore a giudice e parificati il giudizio e' devoluto alla Corte disciplinare per la magistratura.
5. Alla stessa Corte e' attribuita, in unica istanza, la giurisdizione disciplinare sui magistrati di qualunque grado che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, per i fatti commessi durante il collocamento fuori ruolo.
Art. 23 Facolta' di avocazione e di rimessione
1. La Corte disciplinare puo', su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, del pubblico ministero o su istanza dell'incolpato, avocare a se' o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento di competenza di un Consiglio disciplinare, quando gravi motivi lo richiedano.
Art. 24 Composizione della Corte disciplinare
1. La Corte disciplinare ha. Sede in Roma ed e' composta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che la presiede, e da otto componenti, residenti in Roma, eletti secondo le norme di cui al precedente art. 8, e con le modalita' da stabilirsi con regolamento.
2. I componenti elettivi durano in carica due anni, e devono essere quattro primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, e due consiglieri di Cassazione o magistrati di grado equiparato. Appartenenti uno alla carriera giudicante ed uno alla requirente.
3. In caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il piu' anziano fra i componenti di grado terzo appartenente alla carriera giudicante.
4. Gli otto magistrati che, per i suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, sono chiamati a sostituire i componenti che cessano dalla carica durante il biennio.
5. La sostituzione ha luogo secondo lordine della graduatoria formata in base ai suffragi raccolti, compatibilmente con il grado e le funzioni che il magistrato deve rivestire ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo.
6. Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del biennio stesso.
7. Le funzioni di segretario della Corte disciplinare sono esercitate dal segretario o dal vice segretario del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 25 Corte disciplinare - Costituzione del Collegio giudicante
1. La Corte disciplinare delibera col numero di cinque votanti, compreso il presidente.
2. Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti devono appartenere al pubblico ministero.
3. Nella costituzione del Collegio sono preferiti i componenti piu' elevati in grado, e, a parita' di grado, i piu' anziani.
4. I componenti aventi grado di consigliere di Cassazione od equiparati non possono far parte del Collegio quando il procedimento concerne un magistrato di grado superiore.
Art. 26 Pubblico ministero nei giudizi disciplinari
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate Tal procuratore generale presso la Corte d'appello o dal procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione, o da chi ne fa le veci, rispettivamente per i giudizi devoluti ai Consigli giudiziari o alla Corte disciplinare.
2. E' ammessa la delega, volta per volta, ad altro magistrato requirente di grado non inferiore al 6° nel primo e al 4° nel secondo caso.
Capo IV. Del procedimento disciplinare.
Art. 27 Titolari dell'azione disciplinare
1. L'azione disciplinare e' promossa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare competente.
Art. 28 Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale
1. Il procedimento disciplinare e' promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto, od anche se il procedimento civile o penale e' in corso.
2. Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si applicano gli articoli 3 del Codice di procedura penale e 31 dei presente decreto.
3. Qualora nei confronti del magistrato sia pronunziata sentenza penale, si applica l'art. 29 del presente decreto.