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Codice di procedura civile

Testo in vigore al

Art. 699 Istruzione preventiva in corso di causa

1. L'istanza di istruzione preventiva puo' anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.

2. Il giudice provvede con ordinanza.

Sezione V. Dei provvedimenti d'urgenza

Art. 700 Condizioni per la concessione

1. Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Art. 701

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772

Art. 702

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772

Capo IV. Dei procedimenti possessori

Art. 703 Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

1. Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.8890

2. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti.6772

Art. 704 Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

1. Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

2. La reintegrazione del possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.8890

Art. 705 Divieto di proporre giudizio petitorio

1. Il convenuto nel giudizio possessorio non puo' proporre giudizio petitorio, finche' il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.63

2. Il convenuto puo' tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non puo' compiersi per fatto dell'attore.

Titolo II. Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

Capo I. Della separazione personale dei coniugi

Art. 706 Forma della domanda

1. La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata.

2. Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a se' e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 707 Comparizione personale delle parti

1. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore.17

2. Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.

3. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 708 Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente

1. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

2. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

3. Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

4. Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.17

Art. 709 Notificazione della fissazione dell'udienza

1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed a comunicata al pubblico ministero.

Art. 710 Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

1. Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

2. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

3. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.66

Art. 711 Separazione consensuale

1. Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.

2. Se il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.

3. Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

4. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

5. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.

Capo II. Dell'interdizione e dell'inabilitazione

Art. 712 Forma della domanda

1. La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.

2. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Art. 713 Provvedimenti del presidente

1. Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, puo' con decreto rigettare senz'altro la domanda; altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.12

2. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e' comunicato al pubblico ministero.

Art. 714 Istruzione preliminare

1. All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'art. 419 del codice civile.

Art. 715 Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

1. Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non puo' presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

Art. 716 Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando

1. L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

Art. 717 Nomina del tutore e del curatore provvisorio

1. Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente e' nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.

2. Finche' non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore puo' revocare la nomina, anche d'ufficio.

Art. 718 Legittimazione all'impugnazione

1. La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione puo' essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

Art. 719 Termine per l'impugnazione

1. Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

2. Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.