diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1054 del 03/02/1988 (Rv. 457341 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - MAGGIORAZIONE DI PAGA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457341-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - MAGGIORAZIONE DI PAGA - LIMITI.*

Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente dedicato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore il quale, ancorché per giustificate esigenze dell'attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici trasporti), abbia prestato servizio in detto giorno festivo, godendo nell'arco di sette giorni del riposo settimanale in un giorno diverso, spetti una maggiorazione di paga per il lavoro prestato di domenica, salva la prova, gravante sul datore di lavoro, della fondatezza della deduzione difensiva (da proporre con le modalità e nei termini previsti dall'art. 416 cod. proc. civ.) che la retribuzione corrisposta al lavoratore comprende, in conformità alla disciplina contrattuale del rapporto, anche il corrispettivo del maggior disagio per il lavoro domenicale. (Conf 8476/87, mass n 456008).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)