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Sez. 6, Sentenza n. 29926 del 31/05/2011 Cc. (dep. 26/07/2011) Rv. 250505 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di beni di valore sproporzionato alle possibilità economiche dei condannati per determinati delitti - Criteri di valutazione - Proventi derivanti da un'attività economica lecita - Omessa denuncia ai fini delle imposte sul reddito - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Ragione.
Stato
decisa il 2011-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250505-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui l'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992 consente il sequestro preventivo e la confisca, è irrilevante la circostanza che le fonti lecite di produzione del patrimonio siano identificabili, in termini non sproporzionati ad esse, nel reddito dichiarato a fini fiscali, ovvero nel valore delle attività economiche svolte, produttive di reddito imponibile pur nell'assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la "ratio" dell'istituto mira a colpire i proventi di attività criminose, non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche previsioni in materia tributaria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)