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Sez. 3 - , Ordinanza n. 11935 del 19/06/2020 (Rv. 658018 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione sussidiaria - Decisione - Assorbimento della domanda di protezione umanitaria - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658018-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di protezione internazionale, la decisione sulla domanda di protezione sussidiaria (ex d.lgs. n. 251 del 2007) non assorbe quella sulla domanda di protezione umanitaria (ex d.lgs. n. 286 del 1998) né in senso proprio, in quanto non fa venir meno l'interesse del richiedente asilo, né in senso improprio, perché il rigetto della prima non esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulla seconda e non comporta, di per sé, un implicito rigetto della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 32 CORTE COST., Costituzione art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)