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Sez. 1, Sentenza n. 686 del 05/04/1983 Cc. (dep. 01/07/1983) Rv. 159692 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - MANDATO DI CATTURA EMESSO CON L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO A CARICO DI IMPUTATO POSTO IN LIBERTÀ PROVVISORIA - CONDIZIONI - EMERSIONE DI NUOVE CIRCOSTANZE - DIVERSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA CONDOTTA DELITTUOSA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159692-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - MANDATO DI CATTURA EMESSO CON L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO A CARICO DI IMPUTATO POSTO IN LIBERTÀ PROVVISORIA - CONDIZIONI - EMERSIONE DI NUOVE CIRCOSTANZE - DIVERSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA CONDOTTA DELITTUOSA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

L'imputato, posto in libertà provvisoria con provvedimento non più soggetto ad impugnazione, può essere nuovamente privato della libertà personale a norma dell'art. 375, terzo comma, cod. proc. pen., qualora si palesino nuove circostanze o, quanto meno, a seguito d'una diversa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi, egli non appaia meritevole del beneficio, dovendo, in ogni caso, il giudice dare conto della decisione attraverso la specificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di ripristinare lo stato di custodia preventiva. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è giudicato privo di motivazione il provvedimento basato sulla "gravità dei fatti", aggiungendosi che lo stesso riferimento allo stato di latitanza dell'imputato e dunque al pericolo di fuga dello stesso non ha Rilevanza, trattandosi di latitanza posteriore, ossia di sottrazione volontaria al provvedimento de quo assoggettato a riesame; il quale, si è precisato, ha per oggetto, secondo i casi, la sussistenza degli indizi o l'opportunità della misura con esclusivo riguardo al momento della sua emissione. Si è pure detto, ai fini dell'interesse dell'imputato alla rimozione della misura, che non vale la considerazione relativa alla immediata riemissione del provvedimento di cattura ex art. 292, secondo comma, cod. proc. pen., non solo perché non potrà, comunque, essere valutata negativamente la sottrazione alla esecuzione d'una provvidenza cautelare illegittima, ma anche perché la esistenza della fuga o del pericolo di fuga andrà accertata - per quel che attiene al ripristino dello status custodiae - sulla base del comportamento che sarà tenuto dall'imputato dopo l'annullamento del titolo antigiuridico). (Conf mass n 176304).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 375 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)