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Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011 (Rv. 617944 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Indice Istat - Omessa indicazione del tipo o categoria relativi - Emendabilità ex art. 287 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617944-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Non è emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale l'omessa specificazione, nella motivazione e nel dispositivo di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, del tipo e categoria di indice ISTAT da assumere in concreto a parametro della disposta rivalutazione della somma capitale, implicando simile individuazione un'integrazione del contenuto della decisione, attraverso l'esercizio di poteri cognitivi e di valutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)