Sez. 2, Sentenza n. 6029 del 09/11/1988 (Rv. 460450 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI UNO SOLTANTO DEI COMPROPRIETARI DEL BENE - GIUDIZIO DI APPELLO - RICHIESTA DI SENTENZA COSTITUTIVA PER LA SOLA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL SOTTOSCRITTORE - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI UNO SOLTANTO DEI COMPROPRIETARI DEL BENE - GIUDIZIO DI APPELLO - RICHIESTA DI SENTENZA COSTITUTIVA PER LA SOLA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL SOTTOSCRITTORE - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
In tema di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto (art. 2932 cod. civ.), nel caso di preliminare di vendita validamente sottoscritto da uno soltanto dei due comproprietari del bene, non costituisce domanda nuova in appello quella con cui il promissario acquirente - il quale in primo grado abbia chiesto nei confronti di entrambi i comproprietari una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso - chieda emettersi la sentenza per la sola quota di proprietà del proprietario sottoscrittore del preliminare, perché, inalterata la "causa petendi", il trasferimento della quota spettante a quest'ultimo costituisce un "minus" rispetto all'originaria domanda, così da ritenersi compreso nella più ampia domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio. (V 6358/87, mass n 454631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)