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Sez. 6, Sentenza n. 3067 del 04/10/1999 Cc. (dep. 14/12/1999) Rv. 214945 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE | Reato di accesso abusivo a sistema informatico - Violazione del domicilio informatico - Sussistenza - Sistema informatico - Nozione - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214945-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE

Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993, n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti "computer's crimes", un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente. La valutazione circa il funzionamento di apparecchiature a mezzo di tali tecnologie costituisce giudizio di fatto insindacabile in cassazione ove sorretto da motivazione adeguata e immune da errori logici. (Nella specie è stata ritenuta corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la natura di "sistema informatico" alla rete telefonica fissa - sia per le modalità di trasmissione dei flussi di conversazioni sia per l'utilizzazione delle linee per il flusso dei cosiddetti "dati esterni alle conversazioni" - in un caso in cui erano stati contestati i reati di accesso abusivo a sistema informatico [art. 615 ter c.p.] e di frode informatica [art. 640 ter cod. pen.]).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter, Cod. Pen. art. 640 ter, Legge 23/12/1993 num. 547 art. 4, Legge 23/12/1993 num. 547 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)