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Sez. 1, Sentenza n. 21517 del 25/10/2016 (Rv. 642790 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese ex art. 2490, ultimo comma, c.c. - Effetti - Giudizio risarcitorio pendente - Venir meno dell'interesse alla decisione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642790-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

L'estinzione di una società determinata dall'avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese per omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi, non determina il venir meno dell'interesse alla decisione di un giudizio risarcitorio, pendente, intrapreso dal suo liquidatore: ciò sia per la difficoltà di distinguere, in assenza del bilancio di liquidazione, tra i diritti in cui siano succeduti i soci, ove all'estinzione societaria non sia seguito il venir meno di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, e quelli destinati all'estinzione; sia, soprattutto, perché l'instaurazione e la prosecuzione di quel giudizio da parte del liquidatore non consentono di ritenere che la società avesse rinunciato alla pretesa ivi azionata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1855, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2490, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)