diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2000 del 07/04/1979 (Rv. 398406 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - PRESUPPOSTO - ESECUZIONE DI DOVERI MORALI O SOCIALI - CONDIZIONI - FINANZIAMENTI ESEGUITI DA PRIVATI IN FAVORE DI CANDIDATI NELLE ELEZIONI POLITICHE O AMMINISTRATIVE - OBBLIGAZIONI NATURALI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398406-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - PRESUPPOSTO - ESECUZIONE DI DOVERI MORALI O SOCIALI - CONDIZIONI - FINANZIAMENTI ESEGUITI DA PRIVATI IN FAVORE DI CANDIDATI NELLE ELEZIONI POLITICHE O AMMINISTRATIVE - OBBLIGAZIONI NATURALI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Una prestazione puo configurare esecuzione di doveri morali o sociali (cosiddette obbligazioni naturali), con conseguente inammissibilita dell'Azione di ripetizione, ai sensi dell'art 2034 cod civ, solo qualora corrisponda a regole correntemente e diffusamente osservate nella collettivita in determinate contingenze. Non hanno tali caratteristiche oggettive i finanziamenti eseguiti da privati in favore di candidati nelle elezioni politiche o amministrative, per cui i destinatari delle somme ovvero coloro che sono incaricati di procurare i fondi necessari allo svolgimento della campagna elettorale, hanno l'Obbligo giuridico di restituire quanto ricevuto se non provino l'animus domandi dei finanziatori. (V 1218/75, mass n 374662).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2034

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)