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Sez. 5 - , Ordinanza n. 14603 del 06/06/2018 (Rv. 649016 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Dichiarazione - Controllo formale - Cartella di pagamento - Comunicazione di irregolarità - Pagamento parziale - Sanzioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649016-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Nell'ipotesi di comunicazione di irregolarità conseguente al controllo formale della dichiarazione, eseguito ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il beneficio della riduzione delle sanzioni previsto dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, opera esclusivamente quando, entro il termine previsto, venga eseguito il pagamento integrale, con la conseguenza che, in caso di adempimento parziale, devono essere applicate le sanzioni nella misura "ordinaria" del trenta per cento sull'intero ammontare della somma originariamente dovuta, anziché solamente sul residuo non versato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)