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Sez. 3, Sentenza n. 81 del 11/11/2009 Cc. (dep. 07/01/2010) Rv. 245892 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna - Avviso di avvio del procedimento sanzionatorio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245892-01

EDILIZIA - IN GENERE

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reato edilizio, non necessita del preventivo avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 (cosiddetta legge sul procedimento amministrativo), in quanto l'ingiunzione a demolire, pur avendo natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, si caratterizza per la natura giurisdizionale dell'organo emanante e si inserisce in un procedimento giurisdizionale disciplinato dal cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)