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Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 05/10/2012 (Rv. 624073 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Interpretazione rigorosa - Necessità - Elementi valutativi implicanti conoscenze particolari - Esclusione - Scienza privata del giudice - Esclusione - Fattispecie in materia di individuazione delle percentuali di ricavo rispetto ai costi di un bene.
Stato
decisa il 2012-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624073-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Le nozioni di comune esperienza, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., comportando il ricorso ad esse una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, vanno intese in senso rigoroso, e cioè come fatti acquisiti alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili. Ne consegue che non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione della commissione tributaria di secondo grado, che aveva ritenuto di poter stabilire la percentuale di ricarico sulla somministrazione di tazzine di caffè nella misura del 100% del prezzo di vendita, sulla base del notorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)